Comune di S@n Don@to Mil@nese
Are@ Gestione Territorio Ambiente & Attività Produttive
GUIDA AI CONTENUTI E DEFINIZIONI DEI SINGOLI INTERVENTI EDILIZI
Tabella
riassuntiva
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1
. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 1.1.
- Manutenzione
ordinaria 1.2.
- Manutenzione
straordinaria 1.3.
- Restauro
e risanamento conservativo 1.4.
- Ristrutturazione
edilizia |
2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
2.1. - Sopralzo 2.2. - Ampliamento 2.3. - Demolizione |
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| 3.
RICOSTRUZIONE EDILIZIA
3.1.
- Ricostruzione
edilizia |
4. NUOVA EDIFICAZIONE |
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Allegato A Delibera Giunta Regione Lombardia n. VI/38573 del 25/09/1998 Recupero,
modifiche, integrazioni, ricostruzioni del patrimonio edilizio esistente e
nuove edificazioni |
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"Gli
interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (Legge
457/78, art.31). La manutenzione
ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli
edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, (intonaci, pavimenti, infissi,
manto di copertura, ecc.), senza alterarne i caratteri originari né
aggiungere nuovi elementi. Sono altresì di
manutenzione ordinaria la sostituzione e l’adeguamento degli impianti
tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture
o dell’organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali, se
non quelli eventualmente necessari per ospitare gli impianti stessi. Elenco delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici in genere
Ad
integrazione e specificazione delle opere di cui sopra, negli edifici
industriali, artigianali commerciali e agricoli si considerano di
Manutenzione Ordinaria le seguenti opere: -
Riparazione, sostituzione e adeguamento degli impianti e delle relative
reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché
tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle
facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici -
Riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la
realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino
modifiche dei locali né aumento delle superfici utili. -
Realizzazione di costruzioni poste sopra o sotto il livello di campagna,
senza presenza di persone e manodopera atte a proteggere apparecchiature
ed impianti. -
Realizzazione di passerelle in metallo o conglomerato armato per
l’attraversamento delle strade interne con tubazioni. -
Realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiature
all’aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti.
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1.2.
Manutenzione straordinaria "Le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino modifiche
delle destinazioni d’uso" (Legge 457/78, art.31). La manutenzione
straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando
interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri
costruttivi e dell’assetto distributivo complessivo del fabbricato, né
mutamento delle destinazioni d’uso. Sono di
manutenzione straordinaria gli interventi sistematici relativi alle
finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse. Sono altresì di
manutenzione straordinaria i rinnovi e le sostituzioni di parti limitate
delle strutture, anche portanti, e l’installazione ed integrazione degli
impianti igienico-sanitari e tecnici, senza alterazione di volumi e
superfici. Inoltre, sono
comprese nella manutenzione straordinaria le opere di modifica
dell’assetto distributivo di singole attività immobiliari e anche le
opere che comportino l’aggregazione o la suddivisione di unità
immobiliari purché non alterino l’impianto distributivo complessivo
dell’edificio e non interessino parti comuni. Per quanto
riguarda gli edifici a destinazione produttiva - industriale, artigianale,
commerciale e agricola - la manutenzione straordinaria comprende
l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e
opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli
inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle
lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di
calpestio, nè mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi volumi
tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all’esterno
dell’edificio, purché non configurino incremento della superficie utile
destinata all’attività produttiva o commerciale. Gli interventi
di manutenzione straordinaria non debbono in ogni caso costituire un
insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio
diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della
costruzione nel suo insieme. Elenco
analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi
degli edifici.
Ad
integrazione e specificazione delle opere di cui sopra, negli edifici
industriali, artigianali, commerciali e agricoli si considerano di
Manutenzione Straordinaria: -
tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale
necessarie per conservare e integrare l’efficienza degli impianti
produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano,
sempre che non comportino l’incremento della superficie lorda di
pavimento.
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1.3.
Restauro e risanamento conservativo "Gli
interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso,
ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio" (Legge 457/78, art.31). Gli interventi
di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla
conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende
operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed
artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri
degli organismi edilizi. Gli interventi
di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della
superficie lorda di pavimento. Si distinguono
due tipi di intervento: -
il restauro: finalizzato principalmente alla conservazione, al
recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse
storico-artistico, architettonico o ambientale anche con l’impiego di
materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con
il carattere degli edifici; -
il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero
igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il
consolidamento e l’integrazione degli elementi strutturali e la
modificazione dell’assetto planimetrico, anche con l’impiego di
materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con
i caratteri degli edifici. Gli interventi
di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche
alla modificazione della destinazione d’uso degli edifici purché la
nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e
strutturali dell’organismo edilizio e sia ammessa dagli strumenti
urbanistici vigenti. Restauro Le opere di
restauro, per la specifica natura di questo tipo di intervento, non
possono essere analiticamente descritte in riferimento ai diversi elementi
costitutivi degli edifici. In linea
generale si considerano di restauro gli interventi diretti:
Risanamento
conservativo Elenco
analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi
degli edifici:
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1.4.
Ristrutturazione edilizia "Gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono
comportare la demolizione delle pareti perimetrali dell’edificio"
(Legge 457/78, art.31). La
ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso
interventi di trasformazione edilizia e d’uso. La ristrutturazione è
quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche
trasformazioni dei fabbricati mantenendone tuttavia le dimensioni e
salvaguardandone gli eventuali elementi di pregio. In casi di comprovata
necessità è ammessa la demolizione e la fedele ricostruzione purché non
vengano compromessi eventuali elementi di pregio presenti nell’edificio.
Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di
volume o di superficie lorda di pavimento, né pregiudicare i caratteri
dell’ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di
superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici
vigenti, sono da intendere come interventi di ampliamento o
sopraelevazione. Elenco
analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi
degli edifici:
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Gli interventi
rivolti alla realizzazione di S.l.p. (superficie lorda di pavimento) e/o
S.n.r. (superficie accessoria) aggiuntive in innalzamento di un edificio
esistente, senza aumento della S.c. (superficie coperta).
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Gli interventi
rivolti alla realizzazione di S.l.p. (superficie lorda di pavimento) e/o
S.n.r. (superficie accessoria) aggiuntive in allargamento di un edificio
esistente, con aumento della Superficie Coperta. Con lo scopo di
favorire il risparmio energetico e il migliore uso del patrimonio edilizio
esistente può non essere considerato ampliamento la realizzazione di
rivestimenti esterni alle facciate. |
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Gli interventi
volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti,
qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. Le
demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio
a nuove costruzioni, sono soggette ad autorizzazione Le demolizioni, da
eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sono soggette alle
procedure prescritte per tali interventi di cui fanno parte. |
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Si tratta di
interventi rivolti alla sostituzione di edifici esistenti. Tali interventi
devono comportare la realizzazione di organismi anche diversi da quelli
preesistenti a condizione che non vengano superati i limiti di S.l.p.,
volume, altezze e distanze preesistenti, secondo modalità eventualmente
specificate dallo strumento urbanistico.
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Gli interventi
rivolti alla realizzazione di nuovi edifici ovvero di nuovi manufatti da
eseguirsi sia fuori terra che interrati. S.l.p. e/o superficie accessoria
su aree inedificate. Sono inoltre
considerati di nuova costruzione: - gli interventi
di urbanizzazione primaria e secondaria;
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