Comune di S@n Don@to Mil@nese
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Norme Tecniche Attuative - P.R.G. on.line
Art. 2 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
(Testo vigente approvato con delibera C.C. n. 30 del 17/06/2004)
Pubblicata sul B.U.R.L. - serie inserzioni - n. 28 del 07/07/2004
| Ai fini di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e per assicurare interpretazione univoca alle presenti norme, si definiscono le seguenti categorie di intervento edilizio ed urbanistico: a) Manutenzione ordinaria Interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture degli edifici, e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. b) Manutenzione straordinaria Interventi intesi a rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, a realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unitą immobiliari e senza modifiche delle destinazioni d'uso. c) Restauro e risanamento conservativo Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalitą mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. d) Ristrutturazione edilizia Interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e) Nuova costruzione Interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivitą produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) Ristrutturazione Urbanistica Interventi di sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. |