Comune di S@n Don@to Mil@nese
Are@ Gestione Territorio Ambiente & Attività Produttive
Norme Tecniche Attuative - P.R.G. on.line
Art. 3 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
(Testo vigente approvato con delibera C.C. n. 30 del 17/06/2004)
Pubblicata sul B.U.R.L. - serie inserzioni - n. 28 del 07/07/2004
| 1- In tutte le zone edificabili, qualunque ne sia la destinazione, gli interventi relativi ad opere soggette a Permesso di Costruire sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. 2- Le opere di urbanizzazione primaria sono: 1) strade residenziali; 2) spazi di sosta o di parcheggio; 3) rete fognaria; 4) rete idrica; 5) rete distribuzione energia elettrica e gas; 6) pubblica illuminazione; 7) spazi di verde attrezzato; 8) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione. 3- Le opere di urbanizzazione secondaria sono: a) attrezzature scolastiche (scuole dell'obbligo); b) attrezzature collettive (asili nido e scuole materne, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per servizi religiosi, centri sociali, attrezzature culturali, attrezzature sanitarie: nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio od alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica delle aree inquinate); c) aree verdi e attrezzature sportive (parchi urbani, giardini di quartiere, impianti sportivi di base, campi di gioco). In sede di elaborazione dei piani esecutivi, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare traslazioni dei tracciati di viabilità pubblica compresi nel perimetro dei piani esecutivi. 4- In sede di elaborazione dei piani esecutivi relativi a zone residenziali deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico non inferiore a mq. 26,5 ogni mc. 100 di volume edificabile (art. 22 L.R. 51/75), normalmente così ripartita: - mq. 4,50 per attrezzature scolastiche; - mq. 4,00 per attrezzature collettive; - mq. 15,00 per verde pubblico e attrezzature sportive; - mq. 3,00 per parcheggi di zona, in aggiunta a quelli privati al servizio delle abitazioni pari a mq. 1/mc. 10 (art. 2 legge n° 122/89). Nelle zone residenziali soggette a piano esecutivo la fabbricazione è subordinata alla cessione delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria nei modi e nelle quantità previsti dalla vigente legislazione in materia. 5- In sede di elaborazione di piani esecutivi relativi a zone per insediamenti produttivi deve essere garantita una dotazione di aree per attrezzature pubbliche non inferiore al 20% della superficie territoriale interessata. 6- In sede di elaborazione di piani esecutivi relativi a zone per insediamenti terziari, direzionali e commerciali deve essere garantita una dotazione di aree per attrezzature pubbliche non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti. Di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico, e reperita all'interno del perimetro di Piano esecutivo. 7- Le aree di cui ai precedenti commi computabili ai fini del soddisfacimento della dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche di cui al D.I. 02.04.1968 n. 1444 e dalla L.R. 51/75 (standard urbanistici), sono solo quelle delle quali sia prevista l'acquisizione da parte della Amministrazione Pubblica o l'assoggettamento a servitù di uso pubblico. 8- La ripartizione degli oneri di urbanizzazione fra il Comune e gli operatori pubblici o privati è effettuata nei modi stabiliti dal Programma Pluriennale di Attuazione di cui al successivo art. 5 o con altro atto deliberativo del Consiglio Comunale. |