Comune di S@n Don@to Mil@nese
Are@ Gestione Territorio Ambiente & Attività Produttive
Norme Tecniche Attuative - P.R.G. on.line
Art. 8 - ZONE INEDIFICABILI
( Testo vigente approvato con delibera D.G.R. n. VI/22986 del 20/12/1996 )
Pubblicata sul B.U.R.L. - serie inserzioni - n. 5 del 29/01/1997
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Sulle costruzioni preesistenti nelle zone inedificabili sono ammessi esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Zone inedificabili a): comprendono le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, ossia ai tracciati esistenti e a quelli di progetto della rete della mobilità stradale e ferroviaria, e relativi spazi pubblici accessori, e le aree occupate dai corpi idrici. La larghezza minima delle nuove strade pubbliche o di uso pubblico in tutto il territorio comunale deve essere almeno di m. 10 di cui almeno m. 7 di carreggiata. In caso di edificazione in fregio a strade esistenti di larghezza inferiore a m. 10 il confine di proprietà deve essere arretrato dalla mezzeria stradale almeno di m. 5, salvo diverse prescrizioni delle norme di zona. La cessione della superficie annessa alla strada avviene senza oneri per il Comune come opera di urbanizzazione primaria, e comunque nel rispetto dell’art. 24 della L. 1150/42. Sui tracciati della viabilità principale (strade statali e provinciali) è vietata l'apertura di nuovi accessi privati o pubblici che non siano specificatamente previsti dal P.R.G.. Le strade campestri e poderali debbono essere mantenute sterrate, senza alcun rivestimento. Il tracciato storico della via Emilia e del canale Redefossi (zona SS9 sulla tavola di azzonamento) è ambito di rilevanza storico-ambientale, deve essere trattato con particolare qualità del verde e dell'arredo urbano, e ogni progetto urbanistico ad esso relativo deve contenere adeguata documentazione in ordine alla qualità del traffico consentito, del verde, e di ogni altro elemento di arredo urbano. I corpi idrici (fiumi, rogge, cavi, canali irrigui, canali scolmatori, cave) debbono essere mantenuti nello stato naturale, ad eccezione delle opere espressamente consentite da piani approvati di coltivazione delle cave. Sono vietati il rivestimento delle sponde, la impermeabilizzazione dei letti, e la copertura degli alvei. Le opere idrauliche necessarie alla regimazione delle acque devono essere autorizzate dal comune e dagli enti competenti di tutela ambientale. Sono ammesse la copertura e la tombinatura dei corsi irrigui solo per insopprimibili motivi di igiene pubblica o di pubblico interesse, ovvero su richiesta degli enti pubblici proprietari o aventi titolo sui predetti corsi irrigui. Zone inedificabili b): comprendono le aree (zone AR1 e AR2 sulla tavola di azzonamento) destinate a costituire fasce di rispetto a protezione ed eventuale ampliamento dei tracciati della mobilità (D.M. 01.04.1968), e a protezione dei corpi idrici (art. 39 L.R. n. 51/75). Dette aree, quando siano di proprietà o di uso privato, devono essere decorosamente mantenute a verde o pavimentate per transito o parcheggio, o mantenute ad uso agricolo, con tassativo divieto di costituire depositi di materiali o scarichi di rifiuti. Con deliberazione del consiglio comunale dette aree possono essere assoggettate a interventi specifici di impianto arboreo allo scopo di costituire barriere anti-rumore. Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto non possono essere conteggiate ai fini del computo degli indici edilizi. Possono essere utilizzate e conteggiate ai fini degli standard urbanistici solo per le destinazioni parcheggi, e possono ospitare strutture di servizio della mobilità (stazioni di servizio, ecc.). I corpi idrici sono protetti da una fascia di assoluta inedificabilità di m. 30 e da una fascia di m. 3 dal ciglio che non può essere soggetta a pratiche colturali. Il fiume Lambro (compreso l'ambito golenale) è protetto da una fascia di assoluta inedificabilità di m. 150 ai sensi dell'art. 1 della L. 431/85, e da una zona di rispetto di m. 30 dal ciglio lungo tutto il corso in territorio di San Donato Milanese, anche negli ambiti non soggetti alla richiamata legge. Lungo tutte le strade e i corsi d'acqua è vietato il taglio dei filari di ripa. L'associazione storica di corso d'acqua, strada campestre, e filare con impianto di essenze varie d'alto fusto e arbusti deve pertanto essere tutelata e, per quanto possibile, ripristinata. All'interno delle fasce di rispetto a protezione ed eventuale ampliamento dei tracciati della mobilità é consentita la realizzazione di piste ciclopedonali. Aree inedificabili c): sono quelle destinate alle fasce di rispetto cimiteriale, stradale e ferroviario, in aggiunta a quelle delle zone inedificabili b); |