Comune di S@n Don@to Mil@nese

Are@ Territorio Ambiente & Attività Produttive

Norme Tecniche Attuative  - P.R.G. on.line

 

Art. 10 - ZONA BRA - DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE CASCINE

(Testo vigente approvato con delibera C.C. n. 42 del 14/10/2004)

Pubblicata sul B.U.R.L. - serie inserzioni - n. 46 del 10/11/2004

 

Gli ambiti cascinali sono complessi edilizi ambientali destinati o già destinati all’esercizio dell’attività agricola e rappresentano un valore storico ambientale di grande rilievo.

Gli ambiti cascinali di San Donato sono:

San Francesco dell’Accessio

Bagnolo

Tecchione

Sorigherio

del Ronco

Bosco

Monticello

Triulzo

Osterietta

 

Destinazioni funzionali ammesse negli ambiti cascinali sono:

agricola - residenziale - terziaria - sportiva - ricreativa - ricettiva – attrezzature sanitarie e per l’istruzione -  commerciale (esercizi di vicinato ai sensi D.Lgs.114/98 e L.R. 14/99 e success. modif. per una slp totale non superiore al 5% della slp max consentita).

 

I Piani di Recupero o i Programmi Integrati d’Intervento relativi ai complessi cascinali devono essere corredati da rilievi e studi volti ad individuare - puntualmente - gli elementi (architettonici, edilizi, storici e naturalistici) che connotano il contesto ambientale architettonico; eventuali operazioni di demolizione o sostituzione, integrali o parziali, saranno consentite solamente ove non sia possibile procedere tecnicamente e finanziariamente in via alternativa, e comunque quando sia data documentata dimostrazione del fatto che tali interventi non alterino il quadro ambientale – architettonico dell’intervento nel suo complesso.

Negli ambiti cascinali in cui esiste l’attività agricola - come Cascina ronco e Cascina Sorigherio - la progettazione attuativa è condizionata alla programmazione degli interventi in modo da escludere pregiudizi sull’attività produttiva delle aziende agricole in esercizio che utilizzano aree e fabbricati compresi nell’ambito.

 

Le trasformazioni consentite negli ambiti cascinali possono essere di due tipi:

 

- interventi strettamente tesi alla manutenzione ed al recupero dell’esistente

Il recupero, la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento sono relativi al volume esistente inteso come volumetria reale, calcolata moltiplicando la superficie coperta al suolo di ciascun corpo di fabbrica (compiuto e autonomo funzionalmente) per l’altezza, calcolata fino alla gronda.

Per il calcolo del volume esistente sono da considerarsi: locali ad uso residenza, legnaie chiuse, ricoveri chiusi attrezzi, stalle, fienili, essiccatoi, locali mungiture, depositi foraggio.

Per calcolo del volume esistente, invece, sono da escludersi: rimesse automezzi, pollai, tettoie per le macchine agricole, mangiatoie anche coperte, porticati di collegamento, silos, manufatti tecnologici, manufatti aperti di servizio.

In questo caso la classificazione degli interventi è riferita al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; gli interventi di ristrutturazione edilizia possono portare a modifiche interne, anche strutturali, nel rispetto della configurazione esterna generale e fatto salvo l’inserimento in facciata di nuove luci collegate alle modifiche interne.

Tali interventi sono soggetti a Permesso di Costruire.

 

interventi tesi alla ristrutturazione organica dell’intero complesso con integrazione dell’impianto esistente

Detti interventi sono soggetti a Piano di Recupero o Programma Integrato di Intervento, estesi all’ambito di riferimento e non possono comportare il superamento dei limiti di densità edificatoria descritti dall’art. 7 del D. M. 1444/68 (non più di 5mc. per mq.).

Nel conteggio complessivo volumetrico, il volume esistente viene calcolato come nel caso precedente, cioè moltiplicando la superficie coperta al suolo di ciascun edificio per l’altezza, calcolata fino alla gronda, secondo le specificazioni funzionali di cui sopra.

Gli interventi integrativi e sostitutivi dovranno mettere in evidenza l’ambito cascinale storico e devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il mantenimento della coerenza tipo-morfologica dei complessi cui risulteranno relativi, prestando anche attenzione ai rapporti dei complessi stessi con il contesto nel quale risultano integrati. In particolare dovranno essere individuate funzioni e ruoli per i campi di pertinenza delle cascine.

Non è consentita la demolizione di edifici di pregio architettonico e ambientale o parti di esse.

Ai fini dell’approvazione di Piani di Recupero o Programmi Integrati di Intervento ove siano previste eventuali operazioni di demolizione o sostituzione, integrali o parziali, dovrà essere allegata alla proposta di piano opportuna relazione dettagliata ed analitica che dimostri l’impossibilita tecnico-finanziaria di procedere al recupero, alla manutenzione straordinaria, al restauro o al risanamento di tali parti, fatti salvi comunque i principi di tutela generale del quadro ambientale – architettonico dell’intervento nel suo complesso.

 

Prescrizioni particolari per tutti gli interventi

La chiusura dei porticati e dei fienili deve essere realizzata facendo ricorso a materiali tali da garantire comunque il mantenimento delle partizioni architettoniche e in generale delle caratteristiche originali dell’edificio.

Gli elementi preesistenti che per forma o materiali o particolare lavorazione caratterizzano gli edifici devono essere mantenuti e reimpiegati in loco. Le coperture dovranno essere a falde e sono obbligatori il mantenimento degli allineamenti degli edifici e la salvaguardia della continuità delle facciate, dei fili di gronda, dei tetti.

I materiali da usare devono essere serramenti in legno, persiane in legno; balconi, davanzali e opere in pietra non lucidati; eventuali muri di recinzione in mattoni a vista.

Per la realizzazione di autorimesse di pertinenza devono essere utilizzati preferibilmente edifici accessori esistenti o seminterrati degli edifici principali. La Slp degli edifici accessori nonché quella degli edifici principali, utilizzata ai fini della realizzazione dei parcheggi, potrà essere recuperata nell’intervento complessivo. È in ogni caso esclusa la creazione di nuovi spazi per autorimesse nell’ambito degli edifici principali.

Non sono consentite divisioni degli spazi comuni che alterino l’aspetto morfologico delle cascine. In particolare è vietata la realizzazione di muri divisori nella corte centrale. Gli spazi pertinenziali, in particolare le corti centrali, devono essere lastricati con materiali che, per tradizione locale, sono d’uso diffuso.

Per gli ambiti cascinali denominati Cascina Bagnolo, Cascina Bosco, Cascina Monticello e Cascina Tecchione, le cui aree ricadono all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, si applicano l’Azzonamento e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2000, n. 7/818 e, per quanto compatibili con esse, le discipline generali e particolari previste dal presente articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di San Donato Milanese.  

Destinazioni funzionali diverse da quella agricola e ricettiva (agriturismo) sono ammissibili solamente qualora non vi sia alcuna attività zootecnica o comunque se a distanza non inferiore a m. 200 dall'attività di allevamento.

 

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