Comune di S@n Don@to Mil@nese
Are@ Territorio Ambiente & Attività Produttive
Norme Tecniche Attuative - P.R.G. on.line
Art. 10 - ZONA BRA - DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE CASCINE
(Testo vigente approvato con delibera C.C. n. 42 del 14/10/2004)
Pubblicata sul B.U.R.L. - serie inserzioni - n. 46 del 10/11/2004
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Gli
ambiti cascinali sono complessi edilizi ambientali destinati o già
destinati all’esercizio dell’attività agricola e rappresentano un
valore storico ambientale di grande rilievo. Gli
ambiti cascinali di San Donato sono: San
Francesco dell’Accessio Bagnolo Tecchione Sorigherio del
Ronco Bosco Monticello Triulzo Osterietta Destinazioni
funzionali ammesse negli
ambiti cascinali sono: agricola
- residenziale - terziaria - sportiva - ricreativa - ricettiva –
attrezzature sanitarie e per l’istruzione -
commerciale (esercizi di vicinato ai sensi D.Lgs.114/98 e L.R.
14/99 e success. modif. per una slp totale non superiore al 5% della slp
max consentita). I
Piani di Recupero o i Programmi Integrati d’Intervento relativi ai
complessi cascinali devono essere corredati da rilievi e studi volti ad
individuare - puntualmente - gli elementi (architettonici, edilizi,
storici e naturalistici) che connotano il contesto ambientale
architettonico; eventuali operazioni di demolizione o sostituzione,
integrali o parziali, saranno consentite solamente ove non sia possibile
procedere tecnicamente e finanziariamente in via alternativa, e comunque
quando sia data documentata dimostrazione del fatto che tali interventi
non alterino il quadro ambientale – architettonico dell’intervento nel
suo complesso. Negli
ambiti cascinali in cui esiste l’attività agricola - come Cascina ronco
e Cascina Sorigherio - la progettazione attuativa è condizionata alla
programmazione degli interventi in modo da escludere pregiudizi
sull’attività produttiva delle aziende agricole in esercizio che
utilizzano aree e fabbricati compresi nell’ambito. Le
trasformazioni consentite negli ambiti cascinali possono essere di due
tipi: -
interventi
strettamente tesi alla manutenzione ed al recupero dell’esistente Il
recupero, la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento
sono relativi al volume esistente inteso come volumetria reale, calcolata
moltiplicando la superficie coperta al suolo di ciascun corpo di fabbrica
(compiuto e autonomo funzionalmente) per l’altezza, calcolata fino alla
gronda. Per
il calcolo del volume esistente sono da considerarsi: locali ad uso
residenza, legnaie chiuse, ricoveri chiusi attrezzi, stalle, fienili,
essiccatoi, locali mungiture, depositi foraggio. Per
calcolo del volume esistente, invece, sono da escludersi: rimesse
automezzi, pollai, tettoie per le macchine agricole, mangiatoie anche
coperte, porticati di collegamento, silos, manufatti tecnologici,
manufatti aperti di servizio. In
questo caso la classificazione degli interventi è riferita al D.P.R.
380/2001 e s.m.i.; gli interventi di ristrutturazione edilizia possono portare a
modifiche interne, anche strutturali, nel rispetto della configurazione
esterna generale e fatto salvo l’inserimento in facciata di nuove luci
collegate alle modifiche interne. Tali
interventi sono soggetti a Permesso di Costruire. - interventi
tesi alla ristrutturazione organica dell’intero complesso con
integrazione dell’impianto
esistente Detti
interventi sono soggetti a Piano di Recupero o Programma Integrato di
Intervento, estesi all’ambito di riferimento e non possono comportare il
superamento dei limiti di densità edificatoria descritti dall’art. 7
del D. M. 1444/68 (non più di 5mc. per mq.). Nel
conteggio complessivo volumetrico, il volume esistente viene calcolato
come nel caso precedente, cioè moltiplicando la superficie coperta al
suolo di ciascun edificio per l’altezza, calcolata fino alla gronda,
secondo le specificazioni funzionali di cui sopra. Gli
interventi integrativi e sostitutivi dovranno mettere in evidenza
l’ambito cascinale storico e devono essere progettati e realizzati in
modo da garantire il mantenimento della coerenza tipo-morfologica dei
complessi cui risulteranno relativi, prestando anche attenzione ai
rapporti dei complessi stessi con il contesto nel quale risultano
integrati. In particolare dovranno essere individuate funzioni e ruoli per
i campi di pertinenza delle cascine. Non
è consentita la demolizione di edifici di pregio architettonico e
ambientale o parti di esse. Ai
fini dell’approvazione di Piani di Recupero o Programmi Integrati di
Intervento ove siano previste eventuali operazioni di demolizione o
sostituzione, integrali o parziali, dovrà essere allegata alla proposta
di piano opportuna relazione dettagliata ed analitica che dimostri
l’impossibilita tecnico-finanziaria di procedere al recupero, alla
manutenzione straordinaria, al restauro o al risanamento di tali parti,
fatti salvi comunque i principi di tutela generale del quadro ambientale
– architettonico dell’intervento nel suo complesso. Prescrizioni particolari per tutti gli interventi
La
chiusura dei porticati e dei fienili deve essere realizzata facendo
ricorso a materiali tali da garantire comunque il mantenimento delle
partizioni architettoniche e in generale delle caratteristiche originali
dell’edificio. Gli
elementi preesistenti che per forma o materiali o particolare lavorazione
caratterizzano gli edifici devono essere mantenuti e reimpiegati in loco.
Le coperture dovranno essere a falde e sono obbligatori il mantenimento
degli allineamenti degli edifici e la salvaguardia della continuità delle
facciate, dei fili di gronda, dei tetti. I
materiali da usare devono essere serramenti in legno, persiane in legno;
balconi, davanzali e opere in pietra non lucidati; eventuali muri di
recinzione in mattoni a vista. Per
la realizzazione di autorimesse di pertinenza devono essere utilizzati
preferibilmente edifici accessori esistenti o seminterrati degli edifici
principali. La Slp degli edifici accessori nonché quella degli edifici
principali, utilizzata ai fini della realizzazione dei parcheggi, potrà
essere recuperata nell’intervento complessivo. È in ogni caso esclusa
la creazione di nuovi spazi per autorimesse nell’ambito degli edifici
principali. Non
sono consentite divisioni degli spazi comuni che alterino l’aspetto
morfologico delle cascine. In particolare è vietata la realizzazione di
muri divisori nella corte centrale. Gli spazi pertinenziali, in
particolare le corti centrali, devono essere lastricati con materiali che,
per tradizione locale, sono d’uso diffuso. Per gli ambiti
cascinali denominati Cascina Bagnolo, Cascina Bosco, Cascina Monticello e
Cascina Tecchione, le cui aree ricadono all’interno del perimetro del
Parco Agricolo Sud Milano, si applicano l’Azzonamento e le Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Agricolo Sud Milano approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 3
agosto 2000, n. 7/818 e, per quanto compatibili con esse, le discipline
generali e particolari previste dal presente articolo delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di San Donato
Milanese. Destinazioni funzionali diverse da quella agricola e ricettiva (agriturismo) sono ammissibili solamente qualora non vi sia alcuna attività zootecnica o comunque se a distanza non inferiore a m. 200 dall'attività di allevamento. |