Comune di S@n Don@to Mil@nese
Are@ Gestione Territorio Ambiente & Attività Produttive
Norme Tecniche Attuative - P.R.G. on.line
Art. 12 - ZONA BR2 - RESIDENZIALE DI RECUPERO O DI TRASFORMAZIONE
(Testo vigente approvato con delibera C.C. n. 30 del 17/06/2004)
Pubblicata sul B.U.R.L. - serie inserzioni - n. 28 del 07/07/2004
| Campo di applicazione
Questo articolo si applica agli ambiti urbani che necessitano di recupero e che pertanto vengono classificati zone di recupero ai sensi della legge 457/78.
Mediante piano di recupero o piano attuativo equipollente nelle aree già individuate dal P.R.G. con apposita perimetrazione e con la sigla PR, nonché negli interventi che interessino lotti superiori a 3.000 mq. o consistenze volumetriche superiori a 5.000 mc; a Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività negli altri casi.
Edilizia residenziale. Funzioni compatibili consentite nel limite del 30% di cui quelle commerciali solo ai piani seminterrato, terreno, e primo.
La volumetria massima ammissibile è pari a quella esistente; nel caso in cui l’esistente superi l’indice fondiario fissato per le zone omogenee B dell’art. 7 del D.M. 1444/68, in 5 mc./mq., gli interventi non potranno mai oltrepassare tale limite. Diversamente da quanto stabilito in generale dall’art. 4, negli ambiti classificati zone BR2 di recupero, il calcolo del volume dei fabbricati si effettua facendo riferimento al volume effettivo calcolato moltiplicando le superfici lorde di pavimento di ciascun piano, compresi i seminterrati se abitabili, per le altezze effettive a partire dalla quota zero fino all’intradosso della copertura.
Nell'ambito dei piani di recupero devono essere reperite le aree necessarie alla soddisfazione delle prescrizioni dell'art. 22 della L.R. n. 51/75. E' consentita la monetizzazione delle aree dovute per standard afferenti ai volumi esistenti ove risulti impossibile il reperimento di tutte le aree all'interno del piano attuativo.
Negli interventi soggetti a Permesso di Costruire, le aree scoperte di pertinenza dei nuovi edifici devono essere sistemate a verde per almeno il 50%, con impianto arboreo di medio o alto fusto in ragione di un esemplare ogni mq. 80 di superficie filtrante. Negli interventi a piano attuativo, i piani attuativi dovranno comprendere una progettazione completa della sistemazione delle aree scoperte di pertinenza dei nuovi edifici, che preveda di destinare a verde (con coerente inserimento di alberature di alto fusto), parti consistenti dell’ambito di intervento.
Sulle strade principali si applicano ai nuovi edifici le disposizioni del codice della strada in materia di distanze degli edifici dalle strade. Sulle strade locali è consentito di mantenere anche per le nuove costruzioni distanze inferiori a quelle prescritte, quando ciò sia necessario per assicurare la continuità della cortina edilizia ed il mantenimento dei caratteri tipomorfologici delle zone. I piani attuativi dovranno adeguatamente motivare e illustrare la correttezza delle soluzioni adottate per il migliore inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto circostante. |