Comune di S@n Don@to Mil@nese

Are@ Gestione Territorio Ambiente & Attività Produttive

Norme Tecniche Attuative  - P.R.G. on.line

 

Art. 22 - ZONA E - PRODUTTIVA AGRICOLA

(Testo vigente approvato con delibera C.C. n. 30 del 17/06/2004)

Pubblicata sul B.U.R.L. - serie inserzioni - n. 28 del 07/07/2004

 

Campo di applicazione

Queste norme si applicano al territorio comunale coltivato e dotato di insediamenti isolati di ricoveri, magazzini e abitazioni necessari per la conduzione dei fondi. Gli insediamenti di questo tipo già esistenti e realizzati con la tipologia della "cascina" sono soggetti ad apposita normativa di recupero descritta all'Art. 10, pertanto queste norme riguardano solo i nuovi insediamenti che si rendano necessari nel quadro di una riforma e ricomposizione delle aziende agricole locali.

Attuazione

In osservanza delle disposizioni della L.R. n. 93/80, nelle zone agricole il Permesso di Costruire può essere rilasciato esclusivamente:
a) all'imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 18/1974, per tutti gli interventi funzionali alla conduzione del fondo e destinati alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature ed infrastrutture produttive quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001;
b) al titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, dietro versamento dei soli contributi di Costruzione di cui all'art.16 comma 2 del D.P.R. 380/2001.
Il Permesso di Costruire è tuttavia subordinato:
a) alla presentazione al sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona operata dagli strumenti urbanistici generali;
b) all'accertamento da parte del sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma precedente, anche alla presentazione al sindaco, contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.
L'edificazione deve essere concentrata all'interno dei perimetri all'uopo evidenziati nella tavola di azzonamento del P.R.G..
E' vietata l'istallazione di recinzioni cieche.

Destinazione d'uso

Attrezzature e impianti per l'agricoltura, residenze destinate agli addetti all'agricoltura e vincolate a tale destinazione con convenzione registrata. Percorsi e piccole attrezzature connesse con l'istituzione del Parco agricolo e corrispondenti alle prescrizioni di apposito Piano del Parco Sud. L'abbattimento di alberature è consentito solo per ragioni fitosanitarie, per rotazione produttiva, o per sostituzione miglio-rativa, preferibilmente in ragione della ricomposizione dei filari poderali, ed è soggetta ad autorizza-zione del Sindaco così come ogni altra modificazione dell'assetto ambientale che non sia espressamente vietata.
E' vietato l'allevamento suinicolo oltre il limite di un capo per ogni famiglia insediata nel nucleo produttivo agricolo. L'allevamento bovino è consentito nel limite determinato da un coefficiente di autoalimentazione dei fondi almeno nella misura del 50%. 

Indici edilizi

per quanto riguarda attrezzature ed impianti, valgono le prescrizioni del Piano di sviluppo aziendale. Per le residenze degli addetti all'agricoltura valgono i seguenti limiti:
If <= 0,03 mc./mq.
H <= m. 10, ad esclusione dei silos per foraggi e granaglie.
Nel raggio di m. 150 dai complessi cascinali è vietata l'edificazione di qualunque costruzione, anche provvisionale, destinata a qualsiasi attività, anche agricola. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi manutentivi.

 

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