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Norme Tecniche Attuative  - P.R.G. on.line

 

Art. 27 - NORME IN MATERIA DI CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA

(Testo vigente approvato con delibera C.C. n. 30 del 17/06/2004)

Pubblicata sul B.U.R.L. - serie inserzioni - n. 28 del 07/07/2004

 

1) Cabine di trasformazione dell'energia elettrica
Il Permesso di Costruire per la costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica viene rilasciata alle seguenti condizioni speciali:
1) il volume non viene computato ai fini della densità edilizia;
2) la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
3) le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste dalle Norme Tecniche di Attuazione: l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare mt. 8,50 salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti - di volta in volta - all'approvazione dell'Amministrazione Comunale; le costruzioni attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie zone dalle Norme Tecniche di Attuazione;
4) le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30 dicembre 1970.


2) Piani di lottizzazione
per quanto riguarda gli impianti elettrici, il lottizzatore deve attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LL.PP. Dir. Gen. Urb. del 13 gennaio 1970 n. 227. In particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, una dichiarazione dell'ENEL che attesti l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione degli impianti relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ed alle eventuali cabine di trasformazione; per queste ultime l'Amministrazione Comunale esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nella zona di lottizzazione.


3) Elettrodotti ad alta tensione 132-220-380 kV
La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto non rientra nelle opere soggette a Permesso di Costruire di cui al D.P.R. 380/2001.
Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciate concessioni di edificazione che contrastino con le norme vigenti in materia di elettrodotti. In particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/04/1992 fissa le seguenti distanze di rispetto per i fabbricati adibiti ad abitazione o altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati:
a) linea 132kV => 10 mt da qualunque conduttore della linea;
b) linea 220kV => 18 mt da qualunque conduttore della linea;
c) linea 380kV => 28 mt da qualunque conduttore della linea.

 

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