Comune di S@n Don@to Mil@nese
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Norme Tecniche Attuative - P.R.G. on.line
Art. 28 - INSEDIAMENTI COMMERCIALI
( Testo vigente approvato con delibera C.C. n. 30 del 07/06/2001 )
Pubblicata sul B.U.R.L. - serie inserzioni - n. 27 del 04/07/2001
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1. La classificazione degli insediamenti commerciali è riferita alle seguenti tipologie distributive commerciali, posto che per superficie di vendita si intende l’area aperta al pubblico compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione di magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi: esercizi di vicinato: superficie di vendita non superiore a 250 mq; medie strutture di vendita: superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 2500 mq; grandi strutture di vendita: superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita fino a 3500 mq; centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
2. Le generica previsione della destinazione commerciale nell’ambito delle funzioni compatibili e nella misura fissata dalla norma di zona, senza specificazione della tipologia di struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato, come sopra definiti.
3. La specifica previsione commerciale nel P.R.G., secondo le categorie delle strutture di vendita sopra richiamate, costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico - edilizi e commerciali.
4. Il Piano degli insediamenti commerciali individua le aree per strutture commerciali di medie e di grandi dimensioni, sulla base delle caratteristiche di accessibilità, necessità di qualificazione e disponibilità di sosta delle zone indicate. Per i nuovi esercizi di vicinato verranno effettuate le verifiche urbanistiche indicate al comma 5, quando si configurasse la richiesta.
5. Non sono ammessi mutamenti di destinazione d’uso a commerciale, con opere edilizie, per nuovi esercizi di vicinato a meno che non sia verificato, nell’ambito di un bacino con raggio di 200 m., il soddisfacimento, per tutta la parte interessata, della dotazione minima di standard a parcheggi oltre a quella prevista per il nuovo insediamento commerciale.
6. Per le medie strutture di vendita in edifici esistenti o di nuova costruzione la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento; ditale dotazione almeno il 75% deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
7. Per le grandi strutture di vendita la dotazione minima di aree ad attrezzature pubbliche è elevata al 200% della superficie lorda di pavimento, ditale dotazione almeno il 75% deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
8. Fermo restando le superfici previste per i parcheggi, è ammessa la monetizzazione nella rimanente quantità del 25% da definirsi in apposita convenzione e finalizzata alla realizzazione di attrezzature di uso pubblico nell’ambito urbano dell’esercizio commerciale.
9. La monetizzazione è anche ammessa per gli esercizi di vicinato compresi in bacini dove non ricorra la dotazione minima di standard, finalizzata alla realizzazione di accorgimenti stradali atti a favorire l’efficiente viabilità nel bacino.
10. Gli insediamenti commerciali di media e grande distribuzione dovranno essere progettati tenendo conto della continuità della pedonalizzazione e delle piste ciclabili nell’ambito urbano, pertanto controstrade e accessi dovranno essere localizzati sia per favorire il traffico normale sia la circolazione lenta.
11. Il progetto degli insediamenti commerciali dovrà essere completo anche nelle pere esterne con attrezzature coordinate di arredo urbano, di illuminazione, segnaletica, pensiline e servizi pubblici, curando in particolare la realizzazione dei parcheggi possibilmente interrati o seminterrati e comunque organizzati con opportune partizioni architettoniche e arboree.
12. E’ consentito l’insediamento di esercizi di vicinato nelle aree per impianti sportivi a integrazione di quanto previsto all’art. 24 "zona A P per attrezzature pubbliche".
13. Tutte le strutture di media e di grande distribuzione dovranno prevedere un servizio igienico tradizionale, esterno, privo di barriere architettoniche, gestito direttamente dal titolare dell’attività secondo una convenzione con il Comune. |