Comune di S@n Don@to Mil@nese

Are@ Territorio Ambiente & Attività Produttive

Norme Tecniche Attuative  - P.R.G. on.line

 

Art. 30 - NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE

( Testo adottato con delibera C.C. n. 56 del 20/12/2004 - controdedotto con delibera C.C. n. xx del xx/xx/xxxx)

NORMA DI SALVAGUARDIA - non ancora pubblicata approvazione definitiva sul B.U.R.L.

 

Le classi di fattibilità Geologica del territorio del Comune di San Donato Milanese, riportate nelle TAV. 10 Nord e Sud, sono di seguito riportate con relative prescrizioni vincolanti per il territorio stesso:

 

CLASSE 2

FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI COLORE GIALLO E SOVRASIMBOLO  2

a) Descrizione generale

LA CLASSE COMPRENDE LE ZONE NELLE QUALI SONO STATE RISCONTRATE MODESTE LIMITAZIONI ALLA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO DEI TERRENI E PER LE QUALI DOVRA' ESSERE APPLICATO SEMPRE ED IN QUALSIASI CASO IL D.M. 1988 ( Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) E LA SUCCESSIVA C.M. 30483 DEL 24 SETTEMBRE 1988 (Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), nonché le successive modificazioni ed integrazioni.

In questa classe ricade la quasi totalità dei terreni del territorio comunale di SAN DONATO MILANESE; per essi sono state individuate, tramite il presente studio, limitazioni al cambio di destinazione d'uso, quale la presenza delle falda freatica compresa tra 3 e 5 metri di profondità da piano campagna con conseguente necessità di dover impermeabilizzare le strutture sotterranee quali box e scantinati in genere e dover ricorrere a sistemi di aggottamento delle acque freatiche per eseguire scavi e con la necessità di proteggere la freatica dall’inquinamento.

I terreni della CLASSE 2 sono sostanzialmente adatti alla urbanizzazione previa verifica della reale puntuale situazione idrogeologica e geotecnica.

b) Valutazioni generali

Per il superamento delle limitazioni presenti in questa classe si rendono necessarie indagini di carattere geologico, geologico-tecnico, applicativo ed idrogeologico costituite da trincee esplorative, sondaggi geognostici, prove penetrometriche atte ad individuare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni, l'individuazione della presenza e soggiacenza della falda e l’andamento della stessa onde permettere la progettazione di opere di fondazione anche profonde, di scolo delle acque superficiali, di eventuali opere di sistemazione e bonifica dei terreni.

c) Particolari limitazioni a Protezione della Falda freatica

La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee, nel territorio di San Donato Milanese passa da capacità moderata a bassa; nonostante questo i suoli sono considerati moderatamente adatti allo Spandimento dei liquami ad uso agronomico.

Al fine però di mantenere e migliorare la qualità delle acque freatiche sono vietate sui terreni appartenenti a questa classe ed anche a tutto il territorio comunale:

a)      L’insediamento di nuove attività a rischio di incidente rilevante (Direttiva CEE Seveso, DLgs 334/99, DM LLPP 09/05/2001)

b)      L’ apertura di pozzi perdenti;

c)      L’esecuzione di pozzi di sfruttamento delle acque che non prevedano una adeguata cementazione ed impermeabilizzazione dei primi metri di terreno con materiali quali fanghi bentonitici, compactonite o boiacca di cemento addittivata con impermeabilizzanti;

d)      La dispersione dei liquidi fognari nei primi strati del sottosuolo senza una accurata indagine idrogeologica che ne stabilisca le modalità;

e)      La dispersione dei liquidi fognari nei corsi d’acqua superficiali senza la necessaria depurazione e con caratteristiche difformi da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/99 e smi;

f)       La dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

g)      Lo stoccaggio anche temporaneo all’aperto di rifiuti pericolosi e tossico nocivi;

h)      Le discariche all’aperto di materiali lisciviabili;

i)       L’edificazione in zone non fornite di collettori fognari o di adeguati sistemi di depurazione delle acque e lo smaltimento di liquami e fanghi  

 provenienti dalla depurazione biologica di liquami di provenienza urbana;

In questi terreni inoltre sono fatte, a carico dei proprietari e/o usufruttuari, le seguenti prescrizioni:

a)      La manutenzione di una adeguata rete di fossi drenanti che smaltiscano rapidamente le acque meteoriche

b)      I depositi di liquami, concimi chimici e/o organici devono avvenire in contenitori stagni o su platee dotate di raccolta del percolato come   previsto dalla legge 50/95.

c)      L’esecuzione di collettori fognari e di qualsiasi tubazione contenente liquidi o solidi considerati inquinanti delle acque devono avere la possibilità di essere ispezionabili onde verificarne la tenuta.

d)      L’interramento di serbatoi di carburanti devono, come prescritto dalle vigenti leggi essere in doppia camicia.


CLASSE 3

FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI COLORE ARANCIONE E SOVRASIMBOLO  3 

a) Descrizione generale

LA CLASSE COMPRENDE LE ZONE NELLE QUALI SONO STATE RISCONTRATE CONSISTENTI LIMITAZIONI ALLA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO DELLE AREE PER LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' E VULNERABILITA' INDIVIDUATE E PER LE QUALI DOVRA' ESSERE APPLICATO SEMPRE ED IN QUALSIASI CASO IL D.M. 11 MARZO 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione)  E LA SUCCESSIVA C.M. 30483 DEL 24 SETTEMBRE 1988 (Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione).

La classe è stata suddivisa in quattro sottoclassi per le diverse limitazioni, vincoli  prescrizioni da imporre alle diverse aree, appartengono a questa classe infatti i terreni comunali inseriti dal PAI in fascia fluviale C o area di inondazione per piena catastrofica, i terreni compresi nel raggio di 200 metri dal pozzo ad uso potabile, le cave ed i terreni inseriti dal PAI in fascia B ma interessati da eventi alluvionali con tempi di ritorno superiori a 100 anni e con modesti valori di velocità e altezza d’acqua, tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone, la funzionalità degli edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche

 

b) Le sottoclassi della CLASSE 3

b.1) SOTTOCLASSE 3 A COLORE ARANCIONE A RIGHE FINI ORIZZONTALI E SOVRASIMBOLO 3 A

  Appartengono a questa sottoclasse i terreni compresi nel raggio di 200 metri dal pozzo ad uso potabile.

  L’area di rispetto è stata individuata con il criterio geometrico come indicato dagli enti gestori del servizio idrico potabile (CAP MILANO E SIECO per la   rete idrica di Metanopoli).

  Nel suo interno sono valide le limitazioni del D.Lgs.152/99 e smi, (vedere l'elencazione particolareggiata nei commi successivi): per queste aree è       

  prevista la classe di ingresso 3 che è stata mantenuta tale.

   

  b.1.1) In queste aree sono vietate, ai sensi del D.Lgs. 152/99,  le seguenti operazioni:

a)      dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurate;

b)      accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c)      spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche,

d)      dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade,

e)      aree cimiteriali

f)       aperture di cave che possono essere in connessione con la falda

g)      apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica.

h)      Gestione di rifiuti,

i)        stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j)        centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k)      pozzi perdenti;

 

Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5 del D.Lgs. 152/99, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento.

In ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

b.1.2) Per i terreni che verranno inseriti nella sottoclasse 3° (fasce di rispetto dei pozzi ad uso potabile) a seguito della realizzazione di nuovi pozzi sul territorio comunale, valgono le disposizioni di cui alla D.G.R. 10 Aprile 2003 n° 7/12693, ossia:

a) Realizzazione di fognature

Per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, nonché le opere d'arte connesse, sia pubbliche sia private.

I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:

§         costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;

§         essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento.

In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.

Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:

§  non è consentita la realizzazione di fosse settiche pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;

§  è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.

I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all'esito favorevole del collaudo.

b) Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione

Al fine di proteggere le risorse idriche captate i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento potabile a «verde pubblico», ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa.

Nelle zone di rispetto:

§         per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;

§         le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

In tali zone non è inoltre consentito:

§         la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 152/99);

§         l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;

l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

c) Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio

Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate.

Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose.

Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.

È vietato nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto, il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

È opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno della zona di rispetto.

d) Pratiche agricole

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.

È vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione come previsto dal Regolamento Attuativo della L.R. 15 dicembre 1993, n. 37 «Norme per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici».

Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto, così come dettato dall'art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della L.R. 15 dicembre 1993, n. 37 «Norme per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici».

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato.

Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

Si rimanda infine al testo della delibera in oggetto per maggiori dettagli e per comprenderne a fondo le finalità


b.2) SOTTOCLASSE  3 B COLORE ARANCIONE A RIGHE GROSSE VERTICALI E SOVRASIMBOLO 3 B

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inseriti dal PAI in fascia C o area di inondazione per piena catastrofica., costituita dalla porzione di territorio esterna alla  precedente fasce B, che può essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Nel caso specifico del territorio di San Donato Milanese, la fascia C è delimitata, nella parte Nord, dal segno grafico come limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

Prescrizioni particolari per l’intera fascia C: In queste aree valgono le prescrizioni previste dall’art. 31 del PAI integrato da limitazioni previste dal comune di SAN DONATO MILANESE

Il comune e gli altri enti competenti devono dotarsi prioritariamente ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni e delle Province di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto che l’ipotesi di rischio scaturita da questo studio e dal PAI sono quelle relative ad una esondazione catastrofica del fiume Lambro.

In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati.  Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Sono vietate le attività di trattamento, stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi e tossico-nocivi e di qualsiasi rifiuto che sia diluibile miscelabile e/o emulsionabile con acqua

Parimenti qualsiasi attività artigianale, industriale od agricola che nei processi produttivi impieghi elementi catalogati pericolosi o tossico-nocivi, diluibili, miscelabili e/o emulsionabili  con l’acqua deve dotarsi di un piano di emergenza che in caso di pericolo di esondazione preveda il rapido allontanamento di queste sostanze

Per le costruzioni di fabbricati con scantinati e box sotterranei risulta tassativo conoscere il livello di falda e avere indicazioni di massima dell’andamento della stessa con l’evolversi delle stagioni.

In queste aree, normate anche dall’art.44 del P.T.C.P., le attività possibili sono quelle desumibili dalla specifica regolamentazione regionale di cui alla D.G.R. 29 Ottobre 2001 n. 7/6645 e successive eventuali modifiche od integrazioni.

Nelle aree comprese in fascia C del PAI definite nelle TAVOLE. 8. e 10 NORD e 8 e 10 SUD come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" si applicano le disposizioni relative all'art. 31 comma 5 di seguito riportato:

“Nei territori della fascia C, delimitati dal segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17. comma 6. della L:183/1989, I Comuni competenti in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli art.li delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dell’art. 1, comma1, let b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000”.

Le disposizioni relative alla Fascia B sono riportate integralmente nella successiva sottoclasse 3 C.

Pertanto in queste aree, sino all’esecuzione delle opere previste dal Piano per l’assetto Idrogeologico come Limite di Progetto tra la fascia B e la fascia C si applicano gli articoli delle norme tecniche di attuazione del PAI relative alla fascia B, salvo verifiche idrauliche ed idrogeologiche puntuali (a carico degli operatori privati e pubblici), che consentano di determinare la fattibilità idraulica ed idrogeologica dell’intervento di Fascia C. In classe C “effettiva” sono ammessi gli interventi previsti dal vigente Azzonamento di Piano Regolatore Generale: gli operatori dovranno tuttavia presentare all’Amministrazione Comunale, all’atto della richiesta di qualsiasi tipologia di titolo edilizio abilitativo, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., una dichiarazione che sollevi l’Amministrazione concedente il titolo abilitativo da ogni responsabilità inerente i rischi connessi con l’intervento proposto e la sua collocazione in Fascia C del P.A.I.

 

b.3) SOTTOCLASSE  3 C COLORE ARANCIONE A RIGHE INCLINATE E SOVRASIMBOLO 3 C

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inseriti da PAI in fascia B o Area di esondazione per piene con tempo di ritorno superiore a 100 anni.

La definizione della fascia B del P.A.I. è riportata all’art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI stesso, e recita:

-”Fascia di esondazione (Fascia B), costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta”

Nella Fascia B il Piano PAI, il P.T.C.P. della Provincia di Milano ed il Piano Regolatore Generale del Comune di San Donato Milanese, perseguono l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali,

Ai sensi dell’art.30 delle NTA del PAI e dell’art.45 delle NdA del PTCP della Provincia di Milano, nei territori compresi nella Fascia B, ed individuati nelle Tav. 8  e 10 NORD e 8 e 10  SUD, sono vietati:

a)      Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente, le opere di difesa dagli alluvionamenti devono essere supportate da uno studio idraulico di dettaglio secondo quanto prescritto dalle direttive PAI.

b)      La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

c)      in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Ai sensi dell’art.29 e 30 delle NTA del PAI, nei territori ricadenti nella Fascia B sono per contro consentiti:

a)      gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b)      gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 delle NTA del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle NTA stesse;

c)      la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;

d)      l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e)      il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 delle NTA del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle NTA stesse.

f)       i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

g)      gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

h)      le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

i)        i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

j)        la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

k)      i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

l)        il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

m)    il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

n)      il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

o)      l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo;

p)      l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.)

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Ai fini urbanistici nei territori della fascia B sono valide le limitazioni e le prescrizione previste dall’art 39  PAI in particolare del comma 4.

Infatti, ai sensi dell’art. 39 delle NTA del PAI, nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a)      opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b)      interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c)      interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

Altra prescrizione per questa area è la segnalazione da parte del comune della situazione idraulica con conseguente accettazione di responsabilità da parte degli interessati per il cambio di destinazione di quest’area, in funzione di eventuali danni derivanti da alluvioni catastrofiche.


B.4) SOTTOCLASSE  3 D COLORE ARANCIONE A RIGHE  FINI VERTICALI E SOVRASIMBOLO 3 D

Appartengono a questa sottoclasse le aree perimetrali di cava attiva e inattiva per una fascia larga 10 metri. Per la cava Tecchione, queste fasce  sono ubicate solamente nei luoghi ove il Piano Cave Provinciale non prevede aree di recupero ambientale o di rispetto.

Tali aree, evidenziate nelle allegate Tavola 8 e 10 NORD e SUD, sono normate  sia dal nuovo Piano Provinciale Cave adottato con Deliberazione Consiliare n. 1/2004 del 15.01.2004, che dalle seguenti norme tratte dalla legge 523/1904.

 

ATTIVITÀ VIETATE

Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie.

Le nuove edificazioni e movimenti di terra all’interno della fasce di rispetto ampie 10 metri

Gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza ciglio della scarpata a distanza minore di metri quattro per lo smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

In particolare è vietato lo stoccaggio anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui organici, dello stallatico e di ogni tipo di fango;

 

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro i laghetti di cava.


CLASSE 4: 

FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI COLORE ROSSO E SOVRASIMBOLO  4

LA CLASSE COMPRENDE LE ZONE NELLE QUALI SONO STATE RISCONTRATE GRAVI LIMITAZIONI ALLA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO DELLE AREE PER LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' E VULNERABILITA' INDIVIDUATE E PER LE QUALI E PER LE ATTIVITA’ PERMESSE, DOVRA' ESSERE APPLICATO SEMPRE ED IN QUALSIASI CASO IL D.M. 11 MARZO 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) E LA SUCCESSIVA C.M. 30483 DEL 24 SETTEMBRE 1988 (Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione)

Questa classe è stata scissa in cinque sottoclassi perché i terreni che ne fanno parte sono di molteplice natura e la vincolistica legislativa è diversa per ogni gruppo.

Appartengono infatti a queste categorie:

a)      Ne fanno parte i territori inseriti dal PAI in fascia A ed i terreni che costituiscono gli alvei dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e le loro relative fasce di rispetto (ampie 10 metri). Sono le zone di stretta pertinenza fluviale e/o di deflusso delle piene ordinarie

b)      Sono i terreni che costituiscono gli alvei attivi e le relative fasce di rispetto (ampie 4 metri) dei corsi d’acqua di competenza del consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

c)       Sono i terreni che costituiscono gli alvei attivi e le relative fasce di rispetto (ampie 4 metri) dei rimanenti corsi d’acqua ad uso irriguo e facenti parte del reticolo idrico minore.

d)      Sono le aree di tutela assoluta dei pozzi ad uso potabile

e)      Sono i terreni al contorno e in gran parte interessati da una cava ritombata negli anni 60.

 

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