Comune di S@n Don@to Mil@nese
Are@ Territorio Ambiente & Attività Produttive
Norme Tecniche Attuative - P.R.G. on.line
Art. 30 - NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE
( Testo adottato con delibera C.C. n. 56 del 20/12/2004 - controdedotto con delibera C.C. n. xx del xx/xx/xxxx)
NORMA DI SALVAGUARDIA - non ancora pubblicata approvazione definitiva sul B.U.R.L.
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Le classi di fattibilità Geologica del territorio del Comune di San
Donato Milanese, riportate nelle TAV. 10 Nord e Sud, sono di seguito riportate con relative
prescrizioni vincolanti per il territorio stesso:
CLASSE 2
FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI COLORE
GIALLO E SOVRASIMBOLO 2
a) Descrizione generale
LA CLASSE COMPRENDE LE ZONE NELLE QUALI SONO STATE RISCONTRATE MODESTE
LIMITAZIONI ALLA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO DEI TERRENI E PER LE
QUALI DOVRA' ESSERE APPLICATO SEMPRE ED IN QUALSIASI CASO IL D.M. 1988 (
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) E
LA SUCCESSIVA C.M. 30483 DEL 24 SETTEMBRE 1988 (Istruzioni riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione), nonché le successive modificazioni ed integrazioni. In questa classe ricade la quasi totalità dei terreni del territorio comunale di SAN DONATO MILANESE; per essi sono state individuate, tramite il presente studio, limitazioni al cambio di destinazione d'uso, quale la presenza delle falda freatica compresa tra 3 e 5 metri di profondità da piano campagna con conseguente necessità di dover impermeabilizzare le strutture sotterranee quali box e scantinati in genere e dover ricorrere a sistemi di aggottamento delle acque freatiche per eseguire scavi e con la necessità di proteggere la freatica dall’inquinamento.
I terreni della CLASSE 2 sono sostanzialmente adatti alla urbanizzazione
previa verifica della reale puntuale situazione idrogeologica e
geotecnica.
b) Valutazioni generali
Per il superamento delle limitazioni presenti in questa classe si rendono
necessarie indagini di carattere geologico, geologico-tecnico, applicativo
ed idrogeologico costituite da trincee esplorative, sondaggi geognostici,
prove penetrometriche atte ad individuare le caratteristiche fisiche e
meccaniche dei terreni, l'individuazione della presenza e soggiacenza
della falda e l’andamento della stessa onde permettere la progettazione
di opere di fondazione anche profonde, di scolo delle acque superficiali,
di eventuali opere di sistemazione e bonifica dei terreni.
c) Particolari limitazioni a Protezione della Falda freatica
La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee,
nel territorio di San Donato Milanese passa da capacità moderata a bassa;
nonostante questo i suoli sono considerati moderatamente adatti allo
Spandimento dei liquami ad uso agronomico.
Al fine però di mantenere e migliorare la qualità delle acque freatiche
sono vietate sui terreni appartenenti a questa classe ed anche a tutto il
territorio comunale:
a)
L’insediamento di nuove attività a rischio di incidente
rilevante (Direttiva CEE Seveso, DLgs 334/99, DM LLPP 09/05/2001)
b)
L’ apertura di pozzi perdenti;
c)
L’esecuzione di pozzi di sfruttamento delle acque che non
prevedano una adeguata cementazione ed impermeabilizzazione dei primi
metri di terreno con materiali quali fanghi bentonitici, compactonite o
boiacca di cemento addittivata con impermeabilizzanti;
d)
La dispersione dei liquidi fognari nei primi strati del sottosuolo
senza una accurata indagine idrogeologica che ne stabilisca le modalità;
e)
La dispersione dei liquidi fognari nei corsi d’acqua superficiali
senza la necessaria depurazione e con caratteristiche difformi da quanto
stabilito dal D.Lgs. 152/99 e smi;
f)
La dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da
piazzali e strade;
g)
Lo stoccaggio anche temporaneo all’aperto di rifiuti pericolosi e
tossico nocivi;
h)
Le discariche all’aperto di materiali lisciviabili; i) L’edificazione in zone non fornite di collettori fognari o di adeguati sistemi di depurazione delle acque e lo smaltimento di liquami e fanghi provenienti
dalla depurazione biologica di liquami di provenienza urbana;
In questi terreni inoltre sono fatte, a carico dei proprietari e/o
usufruttuari, le seguenti prescrizioni:
a)
La manutenzione di una adeguata rete di fossi drenanti che
smaltiscano rapidamente le acque meteoriche
b)
I depositi di liquami, concimi chimici e/o organici devono avvenire
in contenitori stagni o su platee dotate di raccolta del percolato
come previsto dalla legge 50/95.
c)
L’esecuzione di collettori fognari e di qualsiasi tubazione
contenente liquidi o solidi considerati inquinanti delle acque devono
avere la possibilità di essere ispezionabili onde verificarne la tenuta.
d)
L’interramento di serbatoi di carburanti devono, come prescritto
dalle vigenti leggi essere in doppia camicia. CLASSE
3
FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
COLORE ARANCIONE E SOVRASIMBOLO 3
LA CLASSE COMPRENDE LE ZONE NELLE QUALI SONO STATE RISCONTRATE CONSISTENTI
LIMITAZIONI ALLA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO DELLE AREE PER LE
CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' E VULNERABILITA' INDIVIDUATE E PER LE QUALI
DOVRA' ESSERE APPLICATO SEMPRE ED IN QUALSIASI CASO IL D.M. 11 MARZO 1988
(Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione)
E LA SUCCESSIVA C.M. 30483 DEL 24 SETTEMBRE 1988 (Istruzioni
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per
la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione).
La classe è stata suddivisa in quattro sottoclassi per le diverse
limitazioni, vincoli prescrizioni
da imporre alle diverse aree, appartengono a questa classe infatti i
terreni comunali inseriti dal PAI in fascia fluviale C o area di
inondazione per piena catastrofica, i terreni compresi nel raggio di 200
metri dal pozzo ad uso potabile, le cave ed i terreni inseriti dal PAI in
fascia B ma interessati da eventi alluvionali con tempi di ritorno
superiori a 100 anni e con modesti valori di velocità e altezza
d’acqua, tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone, la
funzionalità degli edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività
economiche
b) Le sottoclassi della CLASSE 3 b.1)
SOTTOCLASSE 3 A COLORE
ARANCIONE A RIGHE FINI ORIZZONTALI E SOVRASIMBOLO 3 A
Appartengono a questa sottoclasse i
terreni compresi nel raggio di 200 metri dal pozzo ad uso potabile.
L’area di rispetto è stata individuata con il criterio
geometrico come indicato dagli enti gestori del servizio idrico potabile (CAP
MILANO E SIECO per la rete idrica di Metanopoli). Nel suo interno sono valide le limitazioni del D.Lgs.152/99 e smi, (vedere l'elencazione particolareggiata nei commi successivi): per queste aree è prevista la classe di ingresso 3 che è stata mantenuta tale.
b.1.1) In queste aree sono vietate, ai sensi del D.Lgs. 152/99,
le seguenti operazioni:
a)
dispersione
di fanghi ed acque reflue, anche se depurate;
b)
accumulo
di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c)
spandimento
di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche,
d)
dispersione
nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade,
e)
aree
cimiteriali
f)
aperture
di cave che possono essere in connessione con la falda
g)
apertura
di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo
umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica.
h)
Gestione
di rifiuti,
i)
stoccaggio
di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j)
centri
di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k)
pozzi
perdenti;
Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5 del D.Lgs. 152/99,
preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento.
In ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
b.1.2)
Per i terreni che verranno inseriti
nella sottoclasse 3° (fasce di rispetto dei pozzi ad uso potabile) a
seguito della realizzazione di nuovi pozzi sul territorio comunale,
valgono le disposizioni di cui alla D.G.R. 10 Aprile 2003 n° 7/12693,
ossia:
a) Realizzazione di fognature
Per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di acque nere e
di acque miste, nonché le opere d'arte connesse, sia pubbliche sia
private.
I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:
§
costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno
verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
§
essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti
che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere
di sollevamento.
Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere
realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti
impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di
rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere
analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di
possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento.
In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti
in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni
di esercizio riferite nel caso specifico alla situazione di livello
liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.
Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
§
non è consentita la realizzazione di fosse settiche pozzi
perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
§
è in generale opportuno evitare la dispersione di acque
meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione
di vasche di laminazione e di prima pioggia.
Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti)
insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.
I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle
condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è
subordinata all'esito favorevole del collaudo.
b) Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e
relativa urbanizzazione
Al fine di proteggere le risorse idriche captate i Comuni, nei propri
strumenti di pianificazione urbanistica, favoriscono la destinazione delle
zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento potabile a «verde
pubblico», ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità
abitativa.
Nelle zone di rispetto:
§
per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle
infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e
indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di
possibile inquinamento della falda;
§
le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non
dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere
una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora
l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà
essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo
periodo (indicativamente 50 anni).
In tali zone non è inoltre consentito:
§
la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di
materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a
tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche
pericolose ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n.
152/99);
§
l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose
non gassose;
l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini,
a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una
ridotta mobilità nei suoli.
c) Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere
infrastrutture di servizio
Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove
infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di seguito specificate.
Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade,
strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere
progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo
sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo
allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un
sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli
scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in
ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate.
Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la
sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul
suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose.
Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti
adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.
È vietato nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di
rispetto, il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali
fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non
utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.
Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere
garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento
e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in
particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla
superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di
captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle
oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).
È opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il
posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi in modo
da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno
della zona di rispetto.
d) Pratiche agricole
Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché
bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.
È vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione come previsto dal
Regolamento Attuativo della L.R. 15 dicembre 1993, n. 37 «Norme
per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici».
Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di
adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno
essere realizzate all'interno delle aree di rispetto, così come dettato
dall'art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della L.R. 15 dicembre
1993, n. 37 «Norme per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei
reflui zootecnici».
L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine
urbana o industriale è comunque vietato.
Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che
presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.
Si rimanda infine al testo della delibera in oggetto per maggiori dettagli
e per comprenderne a fondo le finalità
b.2)
SOTTOCLASSE 3 B
COLORE ARANCIONE A
RIGHE GROSSE VERTICALI E SOVRASIMBOLO 3 B
Appartengono a questa sottoclasse i terreni inseriti dal PAI in fascia C o
area di inondazione per piena catastrofica., costituita dalla porzione di
territorio esterna alla precedente
fasce B, che può essere interessata da inondazioni al verificarsi di
eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.
Nel caso specifico del territorio di San Donato Milanese, la fascia C è
delimitata, nella parte Nord, dal segno grafico come limite di progetto
tra la fascia B e la fascia C.
Prescrizioni particolari per l’intera fascia C: In queste aree valgono
le prescrizioni previste dall’art. 31 del PAI integrato da limitazioni
previste dal comune di SAN DONATO MILANESE
Il comune e gli altri enti competenti devono dotarsi prioritariamente ai
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni e
delle Province di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto che
l’ipotesi di rischio scaturita da questo studio e dal PAI sono quelle
relative ad una esondazione catastrofica del fiume Lambro.
In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato
alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt.
14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, assicurare lo svolgimento dei
compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei
dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei
Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati.
Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si
pongono come struttura di servizio nell’ambito delle proprie competenze,
a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le
Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano
ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la
stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento
all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Sono vietate le attività di trattamento, stoccaggio e smaltimento di
rifiuti pericolosi e tossico-nocivi e di qualsiasi rifiuto che sia
diluibile miscelabile e/o emulsionabile con acqua
Parimenti qualsiasi attività artigianale, industriale od agricola che nei
processi produttivi impieghi elementi catalogati pericolosi o
tossico-nocivi, diluibili, miscelabili e/o emulsionabili
con l’acqua deve dotarsi di un piano di emergenza che in caso di
pericolo di esondazione preveda il rapido allontanamento di queste
sostanze
Per le costruzioni di fabbricati con scantinati e box sotterranei risulta
tassativo conoscere il livello di falda e avere indicazioni di massima
dell’andamento della stessa con l’evolversi delle stagioni.
In queste aree, normate anche dall’art.44 del P.T.C.P., le attività
possibili sono quelle desumibili dalla specifica regolamentazione
regionale di cui alla D.G.R. 29 Ottobre 2001 n. 7/6645 e successive
eventuali modifiche od integrazioni.
Nelle aree comprese in fascia C del PAI definite nelle TAVOLE. 8. e 10
NORD e 8 e 10 SUD come "limite di progetto tra la Fascia B e la
Fascia C" si applicano le disposizioni relative all'art. 31 comma 5
di seguito riportato:
“Nei territori della fascia C, delimitati dal segno grafico indicato
come “limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C” nelle tavole
grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi
dell’art. 17. comma 6. della L:183/1989, I Comuni competenti
in sede di adeguamento degli
strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17,
comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai
sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni
di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche
parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli art.li
delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto
previsto dell’art. 1, comma1, let b), del D.L. n. 279/2000 convertito,
con modificazioni, in L. 365/2000”.
Le disposizioni relative alla Fascia B sono riportate integralmente nella
successiva sottoclasse 3 C.
Pertanto in queste aree, sino all’esecuzione delle opere previste dal
Piano per l’assetto Idrogeologico come Limite di Progetto tra la fascia
B e la fascia C si applicano gli articoli delle norme tecniche di
attuazione del PAI relative alla fascia B, salvo verifiche idrauliche ed
idrogeologiche puntuali (a carico degli operatori privati e pubblici), che
consentano di determinare la fattibilità idraulica ed idrogeologica
dell’intervento di Fascia C. In classe C “effettiva” sono ammessi
gli interventi previsti dal vigente Azzonamento di Piano Regolatore
Generale: gli operatori dovranno tuttavia presentare all’Amministrazione
Comunale, all’atto della richiesta di qualsiasi tipologia di titolo
edilizio abilitativo, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., una
dichiarazione che sollevi l’Amministrazione concedente il titolo
abilitativo da ogni responsabilità inerente i rischi connessi con
l’intervento proposto e la sua collocazione in Fascia C del P.A.I.
b.3)
SOTTOCLASSE 3 C
COLORE ARANCIONE A RIGHE INCLINATE E
SOVRASIMBOLO 3 C
Appartengono a questa sottoclasse i terreni inseriti da PAI in fascia B o
Area di esondazione per piene con tempo di ritorno superiore a 100 anni.
La definizione della fascia B del P.A.I. è riportata all’art. 28
delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI stesso, e recita:
-”Fascia di esondazione (Fascia B), costituita dalla porzione di
territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di
riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.
Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali
del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di
riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di
controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il
Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di
progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche
programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno
realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità
al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato
Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo
dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il
tracciato di cui si tratta”
Nella Fascia B il Piano PAI, il P.T.C.P. della Provincia di Milano ed il
Piano Regolatore Generale del Comune di San Donato Milanese, perseguono
l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità
idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle
piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle
caratteristiche naturali e ambientali,
Ai sensi dell’art.30 delle NTA del PAI e dell’art.45 delle NdA del
PTCP della Provincia di Milano, nei territori compresi nella Fascia B, ed
individuati nelle Tav. 8 e 10
NORD e 8 e 10 SUD, sono
vietati:
a)
Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una
parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi
prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente
equivalente, le opere di difesa dagli alluvionamenti devono essere
supportate da uno studio idraulico di dettaglio secondo quanto prescritto
dalle direttive PAI.
b)
La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché
l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così
come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto
previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
c)
in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a
orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano
di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni
dell'argine.
Ai sensi dell’art.29 e 30 delle NTA del PAI, nei territori ricadenti
nella Fascia B sono per contro consentiti:
a)
gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di
espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche
fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo
derivante dalla delimitazione della fascia;
b)
gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata
l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché
gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi
interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di
bacino ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 delle NTA del PAI,
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle NTA
stesse;
c)
la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio
di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;
d)
l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la
realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli
effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del
D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
e)
il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile
per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali
così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i
relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità
di bacino ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 delle NTA del PAI,
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle NTA
stesse.
f)
i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree
attualmente coltivate;
g)
gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali
alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori
incompatibili di interferenza antropica;
h)
le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata
dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di
pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
i)
i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per
quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
j)
la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione
ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché
inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
k)
i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività
estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale
estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le
modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
l)
il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali
compatibili con l'assetto della fascia;
m)
il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro
caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad
interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
n)
il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma
1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
o)
l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per
le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel
rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31
dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano,
limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità
residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino
al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa,
previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla
scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e
ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto
legislativo;
p)
l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque
reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti
funzionali.)
Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il
miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area,
l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche
presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
Ai fini urbanistici nei territori della fascia B sono valide le
limitazioni e le prescrizione previste dall’art 39
PAI in particolare del comma 4.
Infatti, ai sensi dell’art. 39 delle NTA del PAI, nei territori della
Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
a)
opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione
edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti
edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione
aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote
compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa;
b)
interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche
sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non
superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione
d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il
livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia
da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in
presenza di copertura assicurativa;
c)
interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici
esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore
anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle
attività e degli usi in atto; d) opere attinenti l’esercizio della
navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora
previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente
art. 20.
La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano
limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta
ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
Altra prescrizione per questa area è la segnalazione da parte del comune
della situazione idraulica con conseguente accettazione di responsabilità
da parte degli interessati per il cambio di destinazione di quest’area,
in funzione di eventuali danni derivanti da alluvioni catastrofiche.
B.4)
SOTTOCLASSE 3 D
COLORE ARANCIONE A RIGHE FINI
VERTICALI E SOVRASIMBOLO 3 D
Appartengono a questa sottoclasse le aree perimetrali di cava attiva e
inattiva per una fascia larga 10
metri. Per la cava Tecchione, queste fasce sono ubicate solamente nei luoghi ove il Piano Cave
Provinciale non prevede aree di recupero ambientale o di rispetto.
Tali aree, evidenziate nelle allegate Tavola 8 e 10 NORD e SUD, sono
normate sia dal nuovo Piano
Provinciale Cave adottato con Deliberazione Consiliare n. 1/2004 del
15.01.2004, che dalle seguenti norme tratte dalla legge 523/1904.
ATTIVITÀ VIETATE
Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le
ripe per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in
cui arrivano le acque ordinarie.
Le nuove edificazioni e movimenti di terra all’interno della fasce di
rispetto ampie 10 metri
Gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza ciglio della scarpata a
distanza minore di metri quattro per lo smovimento del terreno e di metri
dieci per le fabbriche e per gli scavi;
In particolare è vietato lo stoccaggio anche temporaneo, di rifiuti di
ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui
organici, dello stallatico e di ogni tipo di fango;
ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale
permesso e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, la
formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro i
laghetti di cava. CLASSE 4:
FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI COLORE ROSSO E SOVRASIMBOLO
4
LA CLASSE COMPRENDE LE ZONE NELLE QUALI SONO STATE RISCONTRATE GRAVI
LIMITAZIONI ALLA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO DELLE AREE PER LE
CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' E VULNERABILITA' INDIVIDUATE E PER LE QUALI E
PER LE ATTIVITA’ PERMESSE, DOVRA' ESSERE APPLICATO SEMPRE ED IN
QUALSIASI CASO IL D.M. 11 MARZO 1988 (Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione) E LA SUCCESSIVA C.M. 30483 DEL 24 SETTEMBRE 1988
(Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione) Questa classe è stata scissa in cinque sottoclassi perché i terreni che ne fanno parte sono di molteplice natura e la vincolistica legislativa è diversa per ogni gruppo.
Appartengono infatti a queste categorie:
a)
Ne
fanno parte i territori inseriti dal PAI in fascia A ed i terreni che
costituiscono gli alvei dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale
e le loro relative fasce di rispetto (ampie 10 metri). Sono le zone di
stretta pertinenza fluviale e/o di deflusso delle piene ordinarie
b)
Sono
i terreni che costituiscono gli alvei attivi e le relative fasce di
rispetto (ampie 4 metri) dei corsi d’acqua di competenza del consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi
c)
Sono
i terreni che costituiscono gli alvei attivi e le relative fasce di
rispetto (ampie 4 metri) dei rimanenti corsi d’acqua ad uso irriguo e
facenti parte del reticolo idrico minore.
d)
Sono
le aree di tutela assoluta dei pozzi ad uso potabile
e)
Sono
i terreni al contorno e in gran parte interessati da una cava ritombata
negli anni 60.
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