Comune di S@n Don@to Mil@nese

Are@ Territorio Ambiente & Attività Produttive

Norme Tecniche Attuative  - P.R.G. on.line

 

Art. 31 - DISCIPLINA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E DEL RETICOLO IDRICO MINORE

( Testo adottato con delibera C.C. n. 56 del 20/12/2004 - controdedotto con delibera C.C. n. xx del xx/xx/xxxx)

NORMA DI SALVAGUARDIA - non ancora pubblicata approvazione definitiva sul B.U.R.L.

 

All’interno dei corsi d’acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati e scarico di materiali nonché l’estrazione di materiale sabbioso ghiaioso se non preventivamente autorizzata dalla competente autorità.

Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere previste nei piani e programmi approvati e alle opere assentite da procedure di valutazione di impatto ambientale eventualmente richieste in base alle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o del Piano per l’Assetto Idrogeologico.

Il reticolo è suddiviso in reticolo idrografico principale, reticolo di competenza consortile e reticolo minore ed è individuato nelle cartografie allegate al Piano Regolatore Generale:

- tavola 8 nord       Carta dei vincoli e di sintesi  scala 1:5.000

- tavola 8 sud        Carta dei vincoli e di sintesi  scala 1:5.000

- tavola 9 A            P.A.I. – carta di delimitazione delle fasce fluviali con le varianti apportate nel 2001 - Scala 1:10.000

- tavola 9 B            P.A.I. – carta di delimitazione delle fasce fluviali con le varianti apportate nel 2004 – Scala 1:10.000

- tavola 9 C            P.A.I. – carta di confronto tra la delimitazione delle fasce fluviali vigenti e la delimitazione delle fasce fluviali proposte nel 2004 – Scala 1:10.000

- tavola 10 nord      Carta della fattibilità dell’intero territorio comunale scala 1:5.000

- tavola 10 sud       Carta della fattibilità dell’intero territorio comunale scala 1:5.000


a) RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE (SOTTOCLASSE   4 A  - COLORE ROSSO A RIGATURA INCROCIATA INCLINATE A DESTRA E SOVRASIMBOLO 4° sulle Tavole 10 NORD e 10 SUD)

 

Nel comune di SAN DONATO MILANESE sono presenti i seguenti corsi d'acqua come Reticolo Idrico Principale di competenza REGIONALE e dell’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO (AIPO):

 

N° 001-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CTR: F.LAMBRO CATASTALE: F.LAMBRO

Nome e n° identificativo Regionale (se esistente): FIUME LAMBRO MI014

tracciato: A-A1

Coordinate Entrata: 1520905 – 5031616

Coordinate Uscita: 1522255 – 5030306

 

N° 028-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO REDEFOSSI

Nome e n° identificativo Regionale (se esistente): CAVO REDEFOSSI MI040

tracciato: Ab –Ab1

Coordinate Entrata: 1519892 - 5030050

Coordinate Uscita: 1521185 - 5028292

 

N° 036-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA : CANALE SCOLMATORE REDEFOSSI

Nome e n° identificativo Regionale (se esistente): CANALE SCOLMATORE REDEFOSSI  M

tracciato: Aj – Aj1

Coordinate Entrata: 1520990 - 5028556

Coordinate Uscita: 1521247 - 5028345

Per i territori inseriti dal PAI in fascia A e per i terreni che costituiscono gli alvei dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e le loro relative fasce di rispetto, ampie 10 metri, valgono le seguenti limitazioni:

 

ATTIVITA’ VIETATE

a)   le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio;

b)   la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al comma 4, let. l) delle NTA di Attuazione del PAI;

c)   la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al comma 4, let. m) delle NTA di Attuazione del PAI;

d)   le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e)   la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto;

f)    il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere;

g)   Realizzazione di nuove edificazione, di ampliamenti in planimetria e di attività produttive;

h)   Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la

i)    convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini;

j)    Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

k)   Piantagioni di alberi e siepi;

l)    ralizzazione di muri e/o recinzione;

m)  Lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde;

n)   Variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti;

o)   Apertura di cavi, fontanili e simili;

p)   Pascolo e permanenza del bestiame;

q)   Formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;

r)   Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;

 

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE:

a)   i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b)   gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c)   le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d)   i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

e)   i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

f)    il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

g)   il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

h)   il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

i)    l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo 22/97;

j)    l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;

k)   le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 3 comma 1  lett. a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m.i., senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio;

l)    Le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

m)  Difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quote non superiori al piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo;

n)   ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento valicato dall’Ente Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; l'intervento non deve comportare una riduzione della sezione del corso d'acqua ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dall'intervento;

o)   Gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere:

-     per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell’Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n.2/99);

-     per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica, redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. n. /6645 del 29 ottobre 2001, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e  per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di ritorno inferiori a 100 anni.

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino o) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;

p)    Il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Ai fini urbanistici nei territori della fascia A sono valide le limitazioni e le prescrizione previste dall’art 39  PAI in particolare del comma 3. 

Nei territori ricadenti nelle fascie B e C del PAI, individuati nelle cartografie del Piano Regolatore Generale, valgono le prescrizioni individuate nelle Norme di Attuazione del PAI stesso.


b) RETICOLO IDROGRAFICO MINORE di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi SOTTOCLASSE  4 B - COLORE ROSSO a righe verticali CON SOVRASIMBOLO 4 B sulle Tavole 10 NORD e 10 SUD)

Nel comune di SAN DONATO MILANESE sono presenti i seguenti corsi d'acqua come Reticolo Idrico Minore di competenza del consorzio di bonifica Est Ticino - Villoresi:

 

N° 015 SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO TAVERNA

Nome e n° identificativo CAVO TAVERNA  308

tracciato: O – O1

Coordinate Entrata: 1518454 - 5028476

Coordinate Uscita: 1518529 - 5027410

 

N° 021-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CTR: CAVO MAROCCO CATASTALE: CAVO MAROCCO

Nome e n° identificativo CAVO MAROCCO 518

tracciato: U –U1

Coordinate Entrata: 1519242 - 5028184

Coordinate Uscita: 1519149 - 5027770

 

N° 023-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA VETTABBIA

Nome e n° identificativo ROGGIA VETTABBIA 472

tracciato: W – W1

 

N° 032-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA CERTOSA

Nome e n° identificativo ROGGIA CERTOSA 507

Coordinate tracciato: Af – Af1

Coordinate Entrata: 1520846 - 5031597

Coordinate Uscita: 1520679 - 5027702

 

N° 035-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA GERENZANA

Nome e n° identificativo  ROGGIA ROGGIA GERENZANA 94

Coordinate tracciato: F-F1

Coordinate Entrata: 1520059 - 5030546

Coordinate Uscita: 1521218 - 5028325

Per questi corpi idrici le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni sono svolte dal Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI.

Le attività ammesse, vietate e/o da concedere entro le fasce di rispetto di questi corsi d’acqua, fissate in 4 metri (il punto di partenza per la misurazione della larghezza di queste fasce è stabilito dalle vigenti leggi ed è rappresentato dal ciglio di erosione della sponda dell’alveo del corso d’acqua o se esistente dal piede esterno dell‘argine che impedisce lo straripamento o dal piede dell’argine di contenimento delle piene catastrofiche, evidenziati con apposita simbologia nella Tav. 8 e 10  NORD e  SUD) sono regolate dal R.D. n 368 del 1904 (art.133: attività vietate; art 134 e 135: attività consentite previa autorizzazione ; artt. 138: nulla osta idraulico), mentre le competenze del Consorzio EST TICINO VILLORESI sono stabilite dalla Legge Regionale n.7/2003.

 

ATTIVITA’ VIETATE

132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.]In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Sindaco, sentito l'ufficio Tecnico Comunale e gli interessati.

133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a)   le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b)   l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c)   la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d)   qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e)   qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f)    qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g)   qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h)   qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i)    l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

j)    qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con Ordinanza del Sindaco, sentita la REGIONE LOMBARDIA tramite la STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MILANO e l'Ufficio della forestale.

 

134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a)   la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b)   le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c)   lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d)   le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e)   la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f)    il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g)   qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);

h)   qualsiasi modificazione nelle paratie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette paratie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i)    la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

j)    l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

k)   lo stabilimento di nuove risaie;

l)    la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

m)  l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

n)  l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

 

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

138. Col permesso scritto degli uffici della REGIONE LOMBARDIA tramite la STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MILANO quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.


c) RETICOLO IDROGRAFICO MINORE di competenza del Comune di San Donato Milanese SOTTOCLASSE 4 C - COLORE ROSSO A RIGHE  FINI inclinate a destra E SOVRASIMBOLO 4 C sulle Tavole 10 NORD e 10 SUD)

Nel comune di SAN DONATO MILANESE sono presenti i seguenti corsi d'acqua come Reticolo Idrico Minore di competenza comunale:

N° 002-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO DEL BOSCO

tracciato: B-B1

Coordinate Entrata: 1517484 - 5028491

Coordinate Uscita: 1517069 - 5027302

 

N° 003-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO DELLA MISERICORDIA

tracciato: C – C1

Coordinate Entrata: 1517121 - 5028129

Coordinate Uscita: 1516989 - 5027936

 

N° 004 -SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO GREPPI

tracciato: D –D1

Coordinate Entrata: 1517185 - 5028062

Coordinate Uscita: 1517206 - 50267091

  

N° 006-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO DI SANTO STEFANO

tracciato: F –F1

Coordinate Entrata: 1517756 - 5028216

Coordinate Uscita: 1517660 - 5027459

 

N° 007-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA  CATASTALE: CAVO ANNONI

tracciato: G –G1

Coordinate Entrata: 1517477 - 5028485

Coordinate Uscita: 1517609 - 5027799

 

N° 008-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO RONCO

tracciato: H –H1

Coordinate Entrata: 1517749 - 5028235

Coordinate Uscita: 1517804 - 5026497

 

N° 009-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO DA SESTO

tracciato: I-I1

Coordinate Entrata: 1517755 - 5028247

Coordinate Uscita: 1518628 - 5027503

 

N° 010-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA CAVO DEL PAVONE

tracciato: J –J1

Coordinate Entrata: 1517992 - 5028315

Coordinate Uscita: 1518442 - 5027569

 

N° 011-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO BUSCAINA

tracciato: K –K1

Coordinate Entrata: 1517660 - 5027459

Coordinate Uscita: 1517391 - 5026439

 

N° 012-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO MANARA

tracciato: L – L1

Coordinate Entrata: 1517892 - 5027350

Coordinate Uscita: 1518071 - 5026581

 

N° 013-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO MUFFA

tracciato: M –M1

Coordinate Entrata: 1518259 - 5026522

Coordinate Uscita: 1517510 - 5026279

 

N° 014-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: SENZANOME

tracciato: N –N1

Coordinate Entrata: 1517993 - 5028221

Coordinate Uscita: 1518466 - 5028480

 

N° 016-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA GAMBELLINA

tracciato: P-P1

Coordinate Entrata: 1518515 - 5028506

Coordinate Uscita: 1518520 - 5027403

N° 017-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA FOGNETTA

tracciato: Q-Q1

Coordinate Entrata: 1518617 – 5028 518

Coordinate Uscita: 1518640 - 5027513

N° 018-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO MELZO

tracciato: R-R1

Coordinate Entrata: 1518600 - 5028529

Coordinate Uscita: 1518637 - 5028504

 

N° 019-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA TECCHIONE

tracciato: P-P1

Coordinate Entrata: 1518846 - 5028365

Coordinate Uscita: 1520349 - 5027826  

 

N° 020-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA MOLINO NUOVO

tracciato: T –T1

Coordinate Entrata: 1519361 - 5028485

Coordinate Uscita: 1520218 - 5028286

 

N° 022-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA CASCINA NUOVA

tracciato: V –V1

Coordinate Entrata: 1519116 - 5028866

Coordinate Uscita: 1520227 - 5028352  

 

N° 024-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO BAGNOLO

tracciato: X-X1

Coordinate Entrata: 1519279 - 5028823

Coordinate Uscita: 1521230 - 5027392  

 

N° 025-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO COMELLI

tracciato: Y-Y1

Coordinate Entrata: 1518833 - 5029611

Coordinate Uscita: 1520679 - 5027676  

 

N° 026-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO S.DONATO

tracciato: Z-Z1

Coordinate Entrata: 1519560 - 5029800

Coordinate Uscita: 1521076 - 5028211  

 

N° 027-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO SESTOGALLO

tracciato: Aa-Aa1

Coordinate Entrata: 1519398 - 5030055

Coordinate Uscita: 1521169 - 5028277  

 

N° 029-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA SPAZZOLA

tracciato: Ac-Ac1

Coordinate Entrata: 1520903 - 5031276

Coordinate Uscita: 1521198 - 5028311  

 

N° 030-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: CAVO SELVATICO

tracciato: Ad-Ad1

Coordinate Entrata: 1520381 - 5030768

Coordinate Uscita: 1521065 - 5030745  

 

N° 031-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA SPAZZOLAZZA

tracciato: Ae-Ae1

Coordinate Entrata: 1520746 - 5031174

Coordinate Uscita: 1521952 - 5028920  

 

N° 033-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA CAVENAGA

tracciato: Ag-Ag1

Coordinate Entrata: 1521599 - 5029965

Coordinate Uscita: 1522647 - 5029133  

 

N° 034-SDMMI

NOME IN CARTOGRAFIA CATASTALE: ROGGIA FUGA

tracciato: Ah-Ah1

Coordinate Entrata: 1521791 - 5030293

Coordinate Uscita: 1522773 - 5029393  

 

Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni sono svolte dal Comune di SAN DONATO MILANESE.

Le attività ammesse, vietate e/o da concedere entro le fasce di rispetto di questi corsi d’acqua ampie 4 metri (il punto di partenza per la misurazione della larghezza di queste fasce è stabilito dalle vigenti leggi ed è rappresentato dal ciglio di erosione della sponda dell’alveo del corso d’acqua o se esistente dal piede esterno dell‘argine che impedisce lo straripamento o dal piede dell’argine di contenimento delle piene catastrofiche, evidenziati con apposita simbologia nella Tav. 8 e10 NORD e  SUD), sono regolate dal R.D. n 368 del 1904 (art.133: attività vietate; art 134 e 135: attività consentite previa autorizzazione ; artt. 138: nulla osta idraulico).

 

ATTIVITA’ VIETATE

132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.]In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Sindaco, sentito l'ufficio Tecnico Comunale e gli interessati.

133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a)   le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b)   l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c)   la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d)   qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e)   qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f)    qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g)   qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h)   qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i)    l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

j)    qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con Ordinanza del Sindaco, sentita la REGIONE LOMBARDIA tramite la STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MILANO e l'Ufficio della forestale.

134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a)   la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b)   le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c)   lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d)   le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e)   la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

f)    È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

g)   il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

h)   qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);

i)    qualsiasi modificazione nelle paratie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette paratie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

j)    la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k)   l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l)    lo stabilimento di nuove risaie;

m)  la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n)   l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o)   l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

 

 

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

138. Col permesso scritto rilasciato dalla Competente struttura tecnica comunale, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

 

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