COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
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AREA GESTIONE TERRITORIO,AMBIENTE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Regolamento per la pianificazione, disciplina e controllo in materia di installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi
Approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 09.04.2002
INDICE GENERALE
1 Oggetto *2
Ambito di applicazione *3
Antenne radio-tv e parabole satellitari *4
Impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi *5
Monitoraggio del territorio comunale *6
Distribuzione degli impianti sul territorio E misure di cautela e protezione sanitaria *7
Procedure autorizzatorie *8
Modifiche e disattivazioni *9
Norme progettuali per le installazioni *10
Programmazione delle installazioni *11
Risanamenti *12
Controlli e sanzioni *13
Censimento degli impianti *14
Norme di rinvio *
Il presente regolamento individua le procedure di pianificazione e autorizzazione e le modalità di installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e minimizzare i rischi di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della normativa statale e regionale, delle norme urbanistiche vigenti e delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica del territorio.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 381 del 10 settembre 1998 e sue modifiche ed integrazioni.
L’ambito di applicazione del presente regolamento è inoltre esteso alle antenne radio- televisive ed alle parabole satellitari in termini di impatto urbano ed ambientale.
Nella realizzazione di nuovi impianti, o rifacimento integrale degli esistenti, le antenne per radio, televisione e satellitari devono essere centralizzate ed opportunamente posizionate in modo da non costituire disordine architettonico.
Ai sensi della legge 31.7.1997 n. 249, art. 3, comma 13 è vietata l’installazione di parabole satellitari su edifici o immobili meritevoli di salvaguardia.
Per gli altri edifici le parabole satellitari dovranno essere centralizzate. Si deve intendere centralizzato l’impianto realizzato al servizio dell’intero condominio, dell’edificio ovvero, nel caso di edifici a corte, di un intero fronte del fabbricato.
E’ vietata l’installazione di parabole su balconi o davanzali degli edifici prospicienti la pubblica via in quanto costituiscono un pregiudizio al decoro urbano.
I sistemi fissi della telefonia mobile e della telecomunicazione sono definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 381 del 10 settembre 1998 e L.22-02-01 n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e successive modifiche o integrazioni.
Il campo di applicazione del D.M. 381/98 è limitato all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all’esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nei seguenti intervalli di frequenza: da 100 kHz a 300 GHz.
Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi e vengono esclusi i sistemi mobili e quelli fissi non operanti nel settore, quali ad esempio i radar.
In particolare per sistema fisso si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne, anche di diversi operatori, di varie dimensioni e può richiedere l’installazione di una struttura. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all’elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.).
Resta inteso che gli impianti, nel loro complesso, devono presentare caratteristiche di stabilità e sicurezza, comprovate da opportuna documentazione.
Il Comune provvede ad effettuare, eventualmente anche di concerto con gli operatori privati interessati e l’ARPA territorialmente competente, un monitoraggio del territorio comunale ai fini del controllo e della programmazione degli impianti ed individua i siti idonei nei quali localizzare gli impianti al fine del contenimento delle esposizioni.
Il Comune provvede periodicamente ad aggiornare i dati raccolti tramite monitoraggio o trasmessi dalle autorità competenti.
Distribuzione degli impianti sul territorio e misure di cautela e protezione sanitaria
Tutte le installazioni per telefonia mobile e telecomunicazioni (sia nuove, sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità previsti dalla vigente legislazione (DM 381/98, Legge 36/2001, L.R. 11/01 e sue modifiche ed integrazioni).
Sulla base dei criteri regionali emanati con deliberazione n. VII/7351 del 11.12.01, in attuazione dell’art. 4 della L.R. 11.05.01, n. 11, il territorio comunale sarà ripartito nelle seguenti zone: Area 1 – Area 2 – Aree di particolare tutela.
Si definiscono quali aree di particolare tutela, per cui si stabilisce il divieto assoluto alle installazioni in quanto obiettivi sensibili:
asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, case di cura e di riposo, parchi gioco, oratori e relative pertinenze;
zone sottoposte a vincoli ambientali e/o architettonici, giardini e parchi comunali e sovracomunali in quanto zone di interesse paesaggistico ambientali.
Si definiscono inoltre siti idonei quelle zone, ricomprese nelle Aree 1 e 2, in cui le attività di monitoraggio ambientale di cui al precedente articolo 5 abbiano dato risultato positivo.
In prima istanza i siti ove è possibile 1’installazione degli impianti, sia per quanto riguarda l’Area 1 che per l’Area 2, sono solo quelli indicati in apposita planimetria dei siti idonei, redatta sulla base dei risultati del monitoraggio del territorio comunale. Ulteriori siti saranno individuati e inseriti in planimetria a seguito di successive attività di monitoraggio del territorio.
In tutte le altre zone inserite in Area 1 e Area 2 ma non indicate in cartografia quali siti idonei, le stazioni radio base possono essere installate a patto che siano impianti di bassa potenza ed elevata resa qualitativa e con caratteristiche costruttive e dimensioni fisiche di modesto impatto estetico-visuale (la valutazione di tali requisiti avverrà a cura di una commissione tecnica o con altre modalità da definire a cura del Comune). In ogni caso, quale misura di cautela e prevenzione sanitaria, deve comunque essere osservata una distanza minima di 75 m da scuole (di ogni ordine e grado), asili nido, ospedali, case di cura, di riposo ed altre strutture sanitarie e 30 metri da altri edifici con permanenza di persone. La distanza viene calcolata sulla base della traiettoria più breve intercorrente fra la massima proiezione orizzontale dell’antenna ed il filo del perimetro esterno della sezione del fabbricato.
1. Tutte le istanze relative alla materia di cui al presente regolamento sono inoltrate ai sensi del D.P.R.7/12/2000 allo Sportello Unico per le attività produttive e da questo istruite.
2. Gli impianti in oggetto non costituiscono pertinenze di edifici principali, stante anche quanto previsto dal regolamento attuativo del D.M. 381/98 e sono soggetti a provvedimento abilitativo, previo parere favorevole dell’ARPA competente per territorio, nonché di eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa statale e regionale vigente per interventi in aree o immobili soggetti a vincoli.
All’istanza di cui sopra devono essere allegati, oltre ad eventuale scheda descrittiva fornita dallo Sportello Unico per le attività produttive, la seguente documentazione:
estremi della concessione governativa;
progetto dell’impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell’allegato B della legge regionale n. 11/2001;
dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione;
copia dell’istanza presentata all’ARPA al fine del rilascio del parere di competenza;
copia dell’istanza presentata al Comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessario;
eventuali pareri e autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell’impianto, previsti dalle normative vigenti;
valutazione e misure preventive e ulteriore autorizzazione, ai sensi della Legge 58/63 e relativa circolare del Ministero dei Trasporti in data 25/06/87 e 18/08/89, per l’innalzamento di ostacoli alla aeronavigazione da richiedere alla Direzione Generale dell’Aviazione Civile, Servizio Aeroporti – P.le Archivi di Stato – Roma EUR, all’azienda Autonoma di Assistenza al Volo CP 7195 – 00162 Roma Nomentana ed al Comando di Regione Aerea nel tramite dell’autorità aeroportuale di Linate;
atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell’impianto o dal suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell’impianto ai fini di un buon funzionamento e della protezione della popolazione;
atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell’impianto o dal suo legale rappresentante, ad eseguire, nel caso di disattivazione definitiva dell’impianto, i relativi interventi necessari al ripristino del sito in armonia con il contesto territoriale sino ad eventuale completa demolizione dell’impianto stesso;
certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale di cui al precedente punto i).
4. Dell’avvenuto rilascio del provvedimento abilitativo il titolare darà comunicazione all’ARPA competente per territorio.
5. Al termine dei lavori di installazione della stazione radio base il titolare presenterà al Comune e all’ARPA, per la parte di propria competenza, apposita comunicazione di entrata in esercizio della stessa, specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.M 381/98, nonché la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato rispetto al progetto presentato.
6. La posa di impianti mobili per le telecomunicazioni e le radiocomunicazioni sul territorio comunale può essere autorizzata solo per cause eccezionali e, comunque, non può protrarsi per più di 180 giorni nel corso dell’anno.
Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti deve essere comunicata dal titolare, almeno 30 giorni prima, al Comune e all’ARPA, per la parte di propria competenza, corredata dalla nuova documentazione di cui all’articolo 7, comma 3, del presente regolamento .
L’ARPA, per la parte di propria competenza, entro sei mesi dall’acquisizione della documentazione, effettua le verifiche necessarie ai fini di accertare il rispetto della normativa vigente e del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la popolazione.
I titolari degli impianti, all’atto della loro disattivazione, devono darne comunicazione al Comune e all’ARPA.
Ai fini della protezione dell’ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurne l’impatto ambientale, si danno di seguito alcune linee guida progettuali per le installazioni:
l’altezza massima di tali strutture non deve superare m. 35 calcolata al colmo, comprese le antenne e a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna, fatta salva l’autorizzazione dell’Ente competente per le aree soggette a vincolo ricomprese nel cono aereo;
la relativa struttura di sostegno, nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono di norma essere realizzati completamente interrati e contenuti nei limiti del perimetro di cui al successivo paragrafo; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico;
le strutture di impianto (palo o traliccio) devono osservare una distanza minima dai confini di proprietà pari a m. 5, tenendo come riferimento il perimetro o la circonferenza del palo;
qualora le infrastrutture fossero interrate, l’installazione deve rispettare una distanza di m. 3 dal confine;
qualora sia prevista l’installazione di impianti su edifici esistenti, nei casi consentiti dalla presente disciplina gli stessi dovranno comunque essere posizionati in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo;
le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l’aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l’aspetto statico ed esecutivo;
le strutture complessive (sostegni più apparati radianti) debbono essere realizzate e mascherate in maniera tale da armonizzarsi con il contesto architettonico ed edilizio e non potranno eccedere l’altezza di metri tre dal piano di copertura.
le aree occupate dagli impianti dovranno essere adeguatamente recintate e dotate di apposita segnaletica per impedirne l’accesso a personale non autorizzato.
si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l’efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l’assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell’impianto rispetto all’incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l’emissione di provvedimenti per la disattivazione dell’impianto stesso e per la demolizione delle strutture e il ripristino dello stato originario dei luoghi a cura e spese del gestore dell’impianto.
L’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.
Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l’impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.
3. L’installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:
Entro 75 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore a 300 W
Entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore a 1000 W
Entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna superiore a 1000 W.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disciplina, il Comune pubblicherà un bando per l’assegnazione delle aree pubbliche o delle strutture da concedere in uso per l’installazione degli impianti di telefonia mobile.
La concessione delle aree o delle strutture sulle quali installare gli impianti avverrà in diritto di superficie o mediante contratti di concessione per un periodo di 9 (nove) anni rinnovabili alle condizioni e nei termini stabiliti nella presente disciplina.
La costruzione delle attrezzature dovrà avvenire su progetto approvato dall’Amministrazione comunale.
Per la garanzia dell’assolvimento degli obblighi da parte del concessionario, dovrà essere stipulata apposita convenzione in cui verranno indicate le forme di controllo pubblico, le modalità e le condizioni di utilizzo del suolo pubblico o delle strutture sulle quali installare gli impianti, le garanzie necessarie ed il termine entro il quale il Comune entrerà in possesso delle aree cessando ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.
La convenzione potrà prevedere le norme per l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature, da parte di più operatori.
La convenzione dovrà essere registrata a cura e spese del concessionario.
Sarà discrezione dell’Amministrazione Comunale individuare ulteriori aree o strutture il cui utilizzo sarà regolamentato dalle stesse norme.
In sede di prima assegnazione verrà data precedenza, a parità di punteggio:
alle richieste relative alla rilocalizzazione di impianti esistenti in aree classificate non idonee di cui al successivo comma;
a quegli interventi che, insieme alla realizzazione dell’impianto, presentino un forte connotato di pubblica utilità.
Novanta giorni prima della scadenza della concessione dell’area o delle strutture sulle quali installare gli impianti, l’operatore, qualora intendesse richiedere il rinnovo della concessione, unitamente all’istanza dovrà presentare una relazione corredata da opportune indagini circa il rispetto dei parametri stabiliti dalla vigente normativa sulla base delle prescrizioni e delle metodiche che verranno concordate con i competenti Enti.
Nel caso di superamento dei valori limite non si potrà procedere al rinnovo della concessione.
Il Comune, a seguito di accertamenti da parte dell’ASL competente per territorio e /o dell’ARPA, nonché di strutture a ciò qualificate, che riscontrino il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni degli impianti, adotta idonee misure affinché il responsabile dell’installazione predisponga le misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.
Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dall’allegato C del DM 381/98.
In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità di cui all’allegato B del D.M. 38 1/98, la ASL o ARPA eventualmente verificherà, attraverso misure strumentali, il reale impatto della stazione radio base al momento dell’entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.
Oltre ai suddetti controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l’Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi di soggetti privati con capacità tecniche adeguate o di organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia, con spese a carico dei concessionari degli impianti.
Per le installazioni degli impianti di cui alla presente disciplina dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convezioni stipulate con il comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.
Le violazioni alle norme contenute nella presente disciplina regolamentare vengono sanzionate secondo le modalità riportate nei commi seguenti.
Per le inadempienze di carattere tecnico verranno applicate le seguenti sanzioni da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT.
in caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi il titolare qualora non provveda al risanamento di cui al precedente articolo 12, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.150,00 a euro 10.350,00 nonché, in relazione alla gravità della violazione accertata dalla ASL o ARPA, al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature, disposto dal Comune o alla revoca delle concessioni in essere. La revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre a conformità gli impianti medesimi.
In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.600,00 a euro 5.200,00.
Nel caso in cui le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell’impianto non siano effettuate dall’esperto in possesso del diploma di laurea in fisica o ingegneria o di altro titolo previsto dal comma 4 art.3 della L.r. n.11/2001, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.600,00 a euro 5.200,00.
In caso di mancata manutenzione si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 520,00 a euro 5.200,00 fatto salvo quanto disposto al punto 6 ultimo comma della presente disciplina.
Per le violazioni alla presente disciplina di carattere amministrativo si applicano le seguenti sanzioni:
l’esercizio di impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, in mancanza del provvedimento abilitativo comporta la disattivazione dell’impianto, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.150,00 a euro 10.350,00;
La mancata presentazione della comunicazione da parte del titolare al Sindaco e all’ARPA, trenta giorni prima dell’attivazione dell’impianto di quanto previsto dall’art. 6 della L.r. 11/2001 e dal comma 5 dell’art. 7 della medesima legge, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria sino a euro 520,00.
La modifica di impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, in mancanza della comunicazione di cui al punto 4, comporta la disattivazione dell’impianto oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.150,00 a euro 10.350,00.
Gli Enti Gestori – o quanti agiscono in loro nome -, entro il 30 novembre di ogni anno dovranno effettuare e presentare al Comune il censimento dei propri impianti esistenti sul territorio comunale e presentare la certificazione del rispetto delle norme della presente disciplina. Contestualmente, dovranno presentare il piano di sviluppo di nuovi impianti e/o per la modifica di quelli esistenti.
Gli impianti esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento, localizzati in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di legge e con l’obbligo di trasferirsi in aree idonee entro 12 mesi. In caso di mancato trasferimento, nei termini previsti, gli impianti dovranno cessare la propria attività e le strutture dovranno essere smantellate entro 90 giorni dal termine di cui al precedente comma.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alle leggi, circolari, linee di indirizzo citate in premessa, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.