COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO
Allegato Determinazione N. 217 del 6 giugno 2002
Oggetto: Regolamento per la pianificazione, disciplina e controllo in materia di installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi – Circolare esplicativa.
Al fine di chiarire i termini e le modalità di applicazione del Regolamento in oggetto si danno le seguenti indicazioni.
PROCEDURE EDILIZIE
La realizzazione e l’installazione di un qualsiasi impianto fisso per la telefonia mobile e/o per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi (da ora indicati come "impianti") viene autorizzata solo mediante rilascio di concessione edilizia. I termini per la conclusione del procedimento di rilascio di Concessione Edilizia sono di 60 (sessanta) giorni.
Tutto il territorio comunale è sottoposto a vincolo aeroportuale. La richiesta di concessione edilizia dovrà quindi essere corredata da valutazione preliminare inerente i vincoli di cui alla Legge 58/63 e successive modifiche e integrazioni. Qualora l’esito di tale valutazione lo renda necessario, si dovrà chiedere apposita autorizzazione agli Enti preposti: Direzione Generale dell’Aviazione Civile, Ente Autonomo di Assistenza al Volo (ENAV) e Comando di Regione Aerea – Linate.
Tale procedura va applicata per tutti gli impianti qualunque sia la potenza al connettore di antenna o la frequenza dei campi elettromagnetici prodotta.
Per gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100kHz e 300GHz, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all’ottenimento del parere favorevole dell’ARPA, sul rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.
PROCEDURE AUTORIZZATORIE
Le procedure di cui all’art. 7, commi 1 e 3, del regolamento in oggetto si applicano agli impianti e alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100kHz e 300GHz.
Al termine dei lavori, la comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto, ai sensi del c. 5 del citato art. 7, dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dall’effettiva messa in esercizio dell’impianto stesso
Le procedure relative agli impianti di potenza al connettore d’antenna inferiore a 7W sono disciplinate dall’art. 6 della LR 11/01. La comunicazione preventiva deve essere redatta secondo le lettere A/B/C dell’Allegato B della LR 11/01
Degli impianti mobili di telefonia mobile di cui al comma 6 dell’Art. 7 del regolamento in oggetto va data comunicazione al Comune 45 (quarantacinque) giorni
prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata dal parere favorevole dell’ARPA e dell’ASL. Il comune si riserva la facoltà di richiederne una diversa collocazione.
MODIFICHE E DISATTIVAZIONI
In caso di variazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti disciplinati dalle procedure autorizzatorie di cui all’ Art. 7 del regolamento in esame, il titolare presenta apposita comunicazione di cui all’art. 8 del regolamento allegando alla stessa documento di valutazione sulle possibili conseguenze inerenti l’esposizione ai campi elettromagnetici, così come specificato all’art. 7 comma 9 della LR 11/01.
Qualora le variazioni provochino aumento delle esposizione o della potenza di emissione, si rende necessario l’avvio di una nuova procedura autorizzatoria.
Le comunicazioni di variazioni di titolarità e di disattivazione vengono comunicate al Sindaco e all’ARPA, senza documentazione aggiuntiva, entro 30 (trenta) giorni dalla variazione.
Le variazioni della titolarità dell’impianto, delle sue caratteristiche tecniche, la chiusura o messa fuori esercizio degli impianti di potenza al connettore d’antenna inferiore a 7W sono comunicati al Sindaco e all’ARPA entro 10 (dieci) giorni dalla variazione. In caso di aumento della potenza dell’impianto, il titolare deve presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’Art. 7 del regolamento in esame.
NORME PROGETTUALI PER LE INSTALLAZIONI
Relativamente al disposto del comma 3 dell’Art. 9 del regolamento si precisa che la quota del centro elettrico dell’antenna non deve essere inferiore alla quota più alta dell’edificio posizionato di fronte, anche parzialmente, al singolo settore.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non disciplinato dal regolamento in oggetto si rimanda a quanto disposto dal DM 38198, dalla L. 36/01 e dalla LR 11/01.
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(Ing. Giovanni Biolzi)